LEGGE 31
DICEMBRE 1996 N. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
(Abrogata dal 1/1/2004
ex d.lgs. 196/2003)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì
i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati-
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3
Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso
le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli
18 e 36.
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui
al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di
uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura
e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali
mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti
all'estero
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è
soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale
si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al
campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero
delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il
tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui
al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b),
c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento
di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e
24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel
rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui
agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi
di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per
l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a
dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma
1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi
da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di
appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali
e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e
al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione
di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative
culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e
bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero
da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di
lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente
a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli
obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione
del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla
lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a
dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad
appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile,
limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
5-quater. Il titolare
si può avvalere della notificazione semplificata o
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo
di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi
5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m),
dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal
codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni
rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7,
ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il
titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter
deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne
faccia richiesta
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei
dati personali
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
Informazioni rese al momento della
raccolta
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e
detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o
di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di
cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro
i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria,
il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o
di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei
dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati
personali
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti
pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e
le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano
fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si
applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie
per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si
tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a
quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e
della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25
Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative
al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del
Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si
applicano quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli
22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivoperseguimento delle relative
finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma
restando la possibiltà di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato o
attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1
del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui
al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all'esercizio della professione di giornalista si applicano
anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti
pubblici
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali
all'estero
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma
o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello
assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia
manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di
un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto
o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui
al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può essere effettuata con un
unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1,
o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del Garante
1. E' istituito il Garante
per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I
membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe
le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta
la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito
di:
a) istituire e tenere un
registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o
delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della presente legge, che è
trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV
della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un
suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al
titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del
Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato
e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità,
su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla
data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti
pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o
non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione
sino ad un anno.
Art. 35
Trattamento illecito di dati
personali
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per
sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a
due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del
garante
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e
5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e
23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni
della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè per
quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e),
dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino
al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi
di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma
3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre
1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge
1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il
controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne
dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito
dal seguente:
"1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il
limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2,
così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2,
e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la
presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge
1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a
tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n.
121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029
milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire
3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio./p>
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non
riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal
1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.
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