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Ordinamento della professione di psicologo
LEGGE 18 febbraio 1989, n.
56.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione della professione di psicologo)
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in
tale ambito.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario
aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame
di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia
che siano in possesso di adeguata documentazione attestante
l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato
ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento
di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il
medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Art. 4.
(Istituzione dell'albo)
1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina
stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
Art. 5.
(Istituzione dell'ordine degli psicologi)
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli
psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e
limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a
livello provinciale.
Art. 6.
(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale
dell'ordine)
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione
superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento
iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha
sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere
istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale
dell'ordine.
3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi
dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite
dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali
dell'ordine.
Art. 7.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)
1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di
reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato
per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio
della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani
residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al
servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali
che operino fuori del territorio dello Stato.
Art. 8.
(Modalità di iscrizione all'albo)
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del
requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonchè le
ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro
consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata
sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Art. 9.
(Iscrizione)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui
al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi
dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su
relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Art. 10.
(Anzianità di iscrizione nell'albo)
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della
relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine
cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognorne, nome,
luogo e data di nascita e residenza, nonchè, per i sospesi
dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Art. 11.
(Cancellazione dall'albo)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la
cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in
situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui
alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso
di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga
esonerato da tale requisito.
2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo
aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di
irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del
conima 1.
Art. 12.
(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è
composto di sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il
numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti
devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla
data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile
per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla
elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed
il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri,ove fosse
necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione;
e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione
almeno ogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia,
nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove
ha sede il consiglio dell'ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli
enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale,
ove sono chiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge
le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della
professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizoni vigenti in materia
di imposte dirette.
Art. 13.
(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine)
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni
relative agli iscritti.
Art. 14.
(Riunione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine)
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se
ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno
quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti
all'albo. il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 15.
(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine)
1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella
sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
Art. 16.
(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere
sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e
motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario,
il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione
del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
del commissario sono disposti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal
verificarsi dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più
di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che
lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 17.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)
1. Le deliberazioni del consiglio dell' ordine nonchè i
risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al
tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Art. 18.
(Termini per la presentazione dei ricorsi)
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Art. 19.
(Decisioni sui ricorsi)
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribuanale competente
per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il
pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono
ricorrere aIla corte d'appello, con l'osservanza delle
medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale
Art. 20
(Elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine)
1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordirie
si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del
consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del
consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio delI'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto al voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di
voto in prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento
della sua identità personale, mediante l'esibizione di un
documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento
da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la
riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone
nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore
chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda
all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle
votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla
quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal
sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene
la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e
fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la
relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di
essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto
ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli
aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la
segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le
operazioni elettorali.
Art. 21.
(Composizione del seggio elettorale)
1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la
votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del
seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in
caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal
presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Art. 22.
(Votazione)
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono
predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio
nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o
provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della
convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima
dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno
degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella
graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono
immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà
dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Art. 23.
(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di
tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al
Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
Art. 24.
(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
- Cariche)
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà
comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di
un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il
presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di
voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il
voto del presidente.
Art. 25.
(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o
provinciale dell'ordine)
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per
territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di
tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio
stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di
grazia e giustizia, il quale nomina un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 16.
Art. 26.
(Sanzioni disciplinari))
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo, non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere
inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b )censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo
non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, comporta la sospensione
dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale
ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le
somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo
17.
Art. 27.
(Procedimento disciplinare)
1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a
trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
all'albo del comune dell'ultirna residenza dell'interessato.
Art. 28.
(Consiglio nazionale dell'ordine)
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente
alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al
precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente,
un segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento
dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e irnmobiliare
dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci
preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli
enti e nelle conimissioni a livello nazionale, ove sono
richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non puubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli
onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il
rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro
di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della
sanità;
h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli
iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei
certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti
necessari per coprire le spese per una regolare gestione
dell'ordine.
Art. 29.
(Vigilanza del Ministro di grazia e gitistizia)
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta
vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.
Art. 30.
(Equipollenza di titoli)
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della
presente legge possono partecipare altresì i possessori di
titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni
universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica
sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli
non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in
psicologia conseguita nelle università italiane.
NORME TRANSITORIE
Art. 31.
(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli
regionali e provinciali dell'ordine)
1. Nella prima applicazione della presente legge il
presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di
province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla
formazione dell'albo professionale degli aventi diritto
all'iscrizione a norma degli articoli seguent.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei
risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i
titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per
i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi
alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a
nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due
scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionri dell
pubblica amministrazione.
Art. 32.
(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della
legge)
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di
cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su
domanda da presentarsi. entro sessanta giorni dalla nomina del
commissario di cui all'arlicolo 31:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori
ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline psicologiche nelle università italiane o in
strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano
internazionale nonchè ai ricercatori e assistenti universitari
di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che
ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una
istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso
sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di
ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio
attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il
diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso,
ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di
sanatoria;
c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano
effettivamente in maniera continuativa attività di
collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti
o istituzioni pubbliche o private;
d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle
discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo
specifico a livello nazionale o internazionale.
Art. 33.
(Sessione speciale di esame di Stato)
1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una
sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale
saranno ammessi:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso
un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui
accesso era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno
due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma
universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito
dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti
posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia
conseguiti presso istituzioni universitarie che siano
riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di
particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,
anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle
università italiane, e che documentino altresì di aver svolto
per almeno due anni attività che forma oggetto della
professione di psicologo
; c) i laureati in discipline diverse dalla' psicologia,
che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività
che forma oggetto della professione di psicologo
contrattualmente riconosciuta dall'università, nonchè i
laureati che documentino di avere esercitato con continuità
tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o
vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno
due anni dopo la laurea;
d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico
concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica
presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era
richiesto il diploma di laurea.
Art. 34.
(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso
di specializzazione)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di
detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di
specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata ¡n
vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei
suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per
almeno un anno, attività che forma oggetto della professione
di psicologo.
Art. 35.
(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o
iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti
all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno
cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di
aver acquisita una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con
l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonchè il
curriculum scientifico e professionale, documentando la
preminenza e la continuità dell'esercizio della professione
psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta
certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili
fino al compimento del quinto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 36.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31,
32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei MInistri
Visto, il Guardasigilti: VASSALLI
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NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è perato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 3:
Il D.P.R. n. 162/1982 concerne il riordinamento delle
scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Il relativo
art. 3 così recita:
Art. 3 (Uniformità di ordinamento delle scuole apparienenti
alla stessa tipologia). - Il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario
nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i
singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di
ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione
del numero complessivo degli esami di profitto e delle
discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da
ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di
svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonchè le
attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo
art. 12, nei seguenti casi:
a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e
delle scuole di specializzazione allorchè sia necessario
adeguare il nostro ordinamento alle direttive CEE in materia;
b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che
ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per
l'esercizio professionale.
Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a
fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario
nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione
sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito
anche il Consiglio superiore di sanità.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di
diploma di scuole dirette a fini speciali o di
specializzazione, la cui attività emerga in relazione
all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale
approvati con legge e per la cui realizzazione
nell'ordinamento universitario non siano previste le
corrispondenti qualificazioni professionali.
Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei
predetti corsi.
Nota all'art. 4:
Si trascrive il testo dell'art. 622 del codice penale:
Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale). -
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professone o arte, di un segreto. lo
rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire trecento a cinquemila.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui
al primo comma dell'articolo soprariportato è stata
successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre
1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n.
1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti
aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per
cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo
comma). La misura attuale della sanzione è quindi da lire
sessantamila a lire un milione.
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