Atto di
indirizzo in tema di Pubblicità della attività oggetto della
professione di psicologo
approvato dal Consiglio Nazionale il 9 dicembre
1999
Definizione
generale
Art. 1
La
pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata
come servizio per l’informazione alla collettività.
In tale prospettiva il messaggio deve essere veritiero e
formulato in termini oggettivi, senza alcuna finalità
promozionale, nel rispetto del decoro professionale, conforme
ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela
dell’immagine della professione.
Forme di
Pubblicità
Art. 2
Agli
psicologi iscritti all’Ordine che operano sul territorio
nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte
sull’edificio in cui viene svolta l’attività professionale,
nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli
elenchi generali di categoria, attraverso i periodici
destinati esclusivamente agli esercenti le professioni
sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione.
La pubblicità è consentita anche sulle pagine WEB di Internet.
Contenuto
delle informazioni pubblicitarie
Art. 3
Le targhe e
le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le
seguenti indicazioni:
a. - nome,
cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito
del professionista, orario delle visite o di apertura;
b. - titoli
di studio e professionali.
Dopo il titolo può essere menzionato l’indirizzo specifico
seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via
esemplificativa: “dottore in psicologia indirizzo
applicativo”; “dottore in psicologia ad indirizzo
sperimentale”; “dottore in psicologia ad indirizzo di
psicologia generale e sperimentale”; “dottore in psicologia ad
indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell’educazione”;
“dottore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni”;
c. - titoli
di specializzazione e/o di formazione post lauream.
L’uso della qualifica di specializzazione è consentito a
coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, senza
abbreviazioni che possano indurre in errore o in equivoco.
Alla indicazione della specializzazione possono essere
aggiunte quelle dell’indirizzo formativo teorico - clinico
seguito, del settore di attività, del setting di riferimento o
dell’ambito di intervento.
Per quanto riguarda l’indirizzo formativo teorico - clinico
possono essere utilizzate diciture quali: “psicoanalitico”,
psicologo – analitico”, “sistemico”, “cognitivo
comportamentale”, “analitico transazionale”.
Per quanto riguarda il setting o l’ambito d’intervento possono
essere usate diciture quali:
“terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare
e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”.
L’uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è
consentito a condizione che sia fornita al Consiglio Regionale
competente la documentazione sulla specifica formazione
conseguita e/o sulla attività svolta nella disciplina di
riferimento ovvero nel settore in cui si intende esercitare,
per un periodo per lo meno pari alla durata legale del
relativo corso universitario e comunque non inferiore a tre
anni.
E’ vietato l’uso di titoli conseguiti all’estero se non
riconosciuti dallo stato italiano;
d. - titoli
di carriera e accademici in ambito psicologico.
Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e
l’istituto scolastico o universitario di riferimento,
specificando la qualifica, se, cioè, professore ordinario,
associato, incaricato e via dicendo;
e. -
onoreficienze concesse o riconosciute dallo stato.
Attività
sanitaria e non in ambito psicologico
Art. 4
La
professione di psicologo comprende attività che attengono a
due aree e/o competenze, quella non sanitaria in ambito
psicologico e quella sanitaria in ambito psicologico e
psicoterapeutico.
L’informazione pubblicitaria non sanitaria, non contemplata
dalla legge 175/92 e successive modificazioni, non è soggetta
alle disposizioni sull’autorizzazione del Sindaco e deve
essere sottoposta al parere del Consiglio Regionale competente
secondo le procedure e le modalità previste all’art. 7.
L’informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria,
disciplinata dalla legge 175/92 e successive modificazioni,
deve essere autorizzata dal Sindaco, in conformità alle
procedure ed alle modalità previste all’art.7.
Contenuto
dell’informazione pubblicitaria dell’attività non sanitaria
Art. 5
Le targhe,
e le inserzioni di cui all’art. 2 riguardanti l’attività non
sanitaria in ambito psicologico possono contenere le
indicazioni specificate all’art. 3, in quanto applicabili. In
particolare, può essere indicata lo specifico settore
dell’attività professionale, nei termini qui riportati in via
esemplificativa: “psicologia del lavoro e dell’organizzazione;
“psicologia dello sport”; “psicologia dei contesti educativi”;
“psicologia di comunità”; “psicologia giuridica”; “psicologia
ambientale”; “ricerca psicologica”.
Per l’uso
di tali espressioni deve essere presentata, unitamente alla
domanda indirizzata al Consiglio Regionale competente di cui
all’art. 7, la documentazione dalla quale risulti avere
conseguito una specifica formazione ovvero avere svolto
attività nel settore indicato per un periodo complessivamente
non inferiore alla durata legale dei relativi corsi
universitari di specializzazione.
Contenuto
dell’informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria
Art. 6
Gli
iscritti all’albo che esercitano l’attività sanitaria sono
tenuti ad osservare il presente atto di indirizzo e le
disposizioni della legge 175/92 e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Le targhe e
le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le
indicazioni previste all’art. 3.
Gli
iscritti all’albo che abbiano ottenuto il riconoscimento ad
esercitare l’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35
della legge 56/89 possono usare la dicitura psicologo –
psicoterapeuta.
Autorizzazione del Sindaco
Parere dell’Ordine
Art. 7
Per
l’informazione pubblicitaria relativa all’attività sanitaria
necessita l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo
nulla osta del Consiglio Regionale o Provinciale presso il cui
albo è iscritto il richiedente.
Quando
l’attività professionale, a cui si riferisce l’informazione
pubblicitaria sia svolta in Regione o in Provincia diversa da
quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è
rilasciato dal Consiglio della Regione o della Provincia in
cui viene diffuso l’annuncio medesimo.
Ai fini del
rilascio dell’autorizzazione comunale il professionista deve
inoltrare domanda al Consiglio Regionale o Provinciale
competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo,
delle caratteristiche estetiche e dei contenuti dell’annuncio
pubblicitario e della documentazione comprovante i titoli e le
attività menzionate. Inoltre deve essere depositata la
documentazione probante sugli indirizzi indicati e sulla
formazione conseguita.
Il
Consiglio trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio
nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Per
l’informazione pubblicitaria relativa all’attività non
sanitaria è necessario il parere favorevole del Consiglio
Regionale o Provinciale competente.
La domanda
va inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia in
cui viene diffuso l’annuncio medesimo corredata dagli stessi
dati e dalla stessa documentazione di cui al comma 3.
Trascorsi
60 giorni dalla presentazione della domanda di parere, senza
che il Consiglio si sia espresso in merito, il parere si deve
intendere come favorevole.
Analoga
procedura deve essere osservata per la pubblicità diffusa via
Internet. Il contenuto del messaggio deve essere formulato nei
termini definiti agli artt. 3 e 5.
L’autorizzazione del Sindaco ed il parere del Consiglio
Regionale o Provinciale dell’Ordine debbono essere rinnovati
solo qualora siano apportate modifiche al testo originario
dell’informazione pubblica.
Per
l’iscrizione sulle carta intestata e sui biglietti da visita
che debbono essere quelle specificate all’art. 3 non è
necessario nè l’autorizzazione del Sindaco nè il parere del
Consiglio Regionale dell’Ordine.
Associazioni tra professionisti
Art. 8
Le
disposizioni degli artt. 2, 3, e 7 si applicano anche alle
associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite.
Dopo le
diciture relative al tipo d’associazione, come previsto dallo
statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio
pubblicitario i nomi e i cognomi degli psicologi associati,
con la possibilità di utilizzare le altre locuzioni di cui
agli artt. 3, 4 e 5.
Caratteristiche estetiche
Art. 9
Per le
caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle
inserzioni, si applica, in quanto compatibile, la disciplina
di cui al decreto del Ministro della Sanità del 16 settembre
1984 n° 657.
Situazioni
di abuso
Procedimento disciplinare e sanzioni
Art. 10
Gli
esercenti la professione di psicologo che effettuino
pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione
ovvero senza parere del Consiglio Regionale o Provinciale
dell’Ordine sono sottoposti a procedimento disciplinare ed
assoggettati alla sanzione disciplinare della censura o della
sospensione da uno a sei mesi.
Se la
pubblicità, non autorizzata o priva del prescritto parere,
contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un
anno.
Alla stessa
sanzione sono assoggetati gli psicologi che effettuino la
pubblicità, a qualsiasi titolo, con forme e mezzi non
disciplinati dal presente atto di indirizzo.
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