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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE

     

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

-  2 FEBBRAIO 2002  -

  

      Nella sua seduta del 2 febbraio 2002, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha approvato il nuovo Tariffario in euro degli Psicologi Italiani, nonché  il relativo Regolamento attuativo, del quale pubblichiamo qui di seguito i relativi testi. Dopo l'approvazione in sede di C.N.O., come previsto dall'art. 28 della Legge 56/89, essi sono stati quindi trasmessi ai Ministeri della Giustizia e della Salute per la relativa ratificazione.

     

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

     

VISTO l'art.28, comma 6, lettera g), della legge 18 febbraio 1989, n.56,

      che attribuisce al Consiglio nazionale dell'Ordine il compito di proporre

      le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime,

      delle indennità e i criteri per il rimborso delle spese da approvasi con

      decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della

      Salute;

      RITENUTA la necessità di addivenire alla definizione del regime tariffario

      degli psicologi;

      DELIBERA

      Sono stabiliti nel testo e nella tabella seguenti i criteri per la

      determinazione degli onorari, indennità e rimborsi spese degli psicologi.

      TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI

      Art.1

      Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese

      giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A

      dell'Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati

      nell'allegata tabella.

      Art.2

      Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono

      inderogabili.

      Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla

      variazione del canone ISTAT minimo applicabile.

      Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto

      prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di

      soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.

 

      Art.3

      Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito,

      si può avere riguardo a:

      a) la complessità della prestazione richiesta;

      b) l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono

      state stipulate convenzioni;

      c) l'urgenza della prestazione;

      d) la situazione socio - economica del cliente.

      Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a

      causa del mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed

      eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.

      Art.4

      Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,

      sono distinti nei seguenti due tipi:

      a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell'intervento;

      b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.

      Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto conto degli

      interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.

      Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla

      competenza specifica dello psicologo.

      Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una

      specifica voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni

      contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi

      simili o materie analoghe.

      Art.5

      Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non

      ricomprese nell'allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.

      In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e

      computati a vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il

      tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione.

      Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60

      euro per ogni ora o frazione di ora.

      Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono

      calcolare più di otto ore sulle ventiquattro.

      Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti

      onorari possono essere aumentati fino al 40%.

      Art.6

      Allo psicologo che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba

      trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel

      loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese

      accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle

      tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di

      rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni

      effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un

      massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100

      Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o

      frazione per distanze superiori a 100 Km.

      Art.7

      Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la

      loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso

      determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo

      l'onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato,

      salvo per l'eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa

      piena.

      A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l'indennità.

      Art.8

      Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di

      cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari

      per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio

      compiuto dallo psicologo.

      La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non

      esime il cliente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle

      prestazioni rese.

      Art.9

      Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per

      particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su

      conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i

      minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla

      decuplicazione.

      Art.10

      Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in

      ragione del 10% sull'importo dell'onorario. 

 

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