TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE
APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
- 2 FEBBRAIO 2002 -
Nella sua seduta del 2
febbraio 2002, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha approvato
il nuovo Tariffario in euro degli Psicologi Italiani, nonché
il relativo Regolamento attuativo, del quale pubblichiamo qui
di seguito i relativi testi. Dopo l'approvazione in sede di
C.N.O., come previsto dall'art. 28 della Legge 56/89, essi
sono stati quindi trasmessi ai Ministeri della Giustizia e
della Salute per la relativa ratificazione.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
VISTO l'art.28, comma 6,
lettera g), della legge 18 febbraio 1989, n.56,
che attribuisce al
Consiglio nazionale dell'Ordine il compito di proporre
le tabelle delle tariffe
professionali degli onorari minime e massime,
delle indennità e i
criteri per il rimborso delle spese da approvasi con
decreto del Ministero
della Giustizia di concerto con il Ministero della
Salute;
RITENUTA la necessità di
addivenire alla definizione del regime tariffario
degli psicologi;
DELIBERA
Sono stabiliti nel testo
e nella tabella seguenti i criteri per la
determinazione degli
onorari, indennità e rimborsi spese degli psicologi.
TESTO UNICO DELLA
TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art.1
Per le prestazioni
professionali, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sono
dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A
dell'Albo, come
stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati
nell'allegata tabella.
Art.2
Gli onorari minimi e
massimi per le prestazioni professionali sono
inderogabili.
Gli onorari minimi e
massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla
variazione del canone
ISTAT minimo applicabile.
Nelle convenzioni con
soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto
prestazioni
professionali da rendere a beneficio di intere categorie di
soggetti, il minimo può
essere diminuito entro il 25%.
Art.3
Per la determinazione
dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito,
si può avere riguardo a:
a) la complessità della
prestazione richiesta;
b) l'appartenenza del
cliente a categorie a beneficio delle quali sono
state stipulate
convenzioni;
c) l'urgenza della
prestazione;
d) la situazione socio -
economica del cliente.
Lo psicologo può ridurre
l'onorario per le prestazioni non effettuate a
causa del mancato
rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed
eventualmente
rinunciarvi se lo ritiene opportuno.
Art.4
Gli onorari, a seconda
delle modalità inerenti alla loro determinazione,
sono distinti nei
seguenti due tipi:
a) onorari a
percentuale, in ragione del valore dell'intervento;
b) onorari a vacazione,
in ragione del tempo impiegato.
Per la determinazione
del valore dell'intervento, va tenuto conto degli
interessi sostanziali
sui quali incide la prestazione professionale.
Nella determinazione
dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla
competenza specifica
dello psicologo.
Quando gli onorari non
possono essere determinati in virtù di una
specifica voce della
tabella, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nelle presenti
norme e nella tabella allegata che regolano casi
simili o materie
analoghe.
Art.5
Gli onorari dovuti allo
psicologo per le prestazioni professionali non
ricomprese nell'allegata
tabella sono normalmente valutati a percentuale.
In ogni caso, gli
onorari devono essere valutati in ragione del tempo e
computati a vacazione in
quelle prestazioni professionali nelle quali il
tempo concorrere come
elemento precipuo di valutazione.
Gli onorari a vacazione
sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60
euro per ogni ora o
frazione di ora.
Salvo casi di effettiva
maggiore prestazione professionale, non si possono
calcolare più di otto
ore sulle ventiquattro.
Per le prestazioni rese
in condizioni di particolare disagio, detti
onorari possono essere
aumentati fino al 40%.
Art.6
Allo psicologo che per
l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba
trasferirsi fuori studio
sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel
loro ammontare
maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese
accessorie; le spese di
soggiorno, pernottamento e vitto in base alle
tariffe di albergo di
prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di
rimborso spese
accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni
effettuate e una
indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un
massimo di 15 euro per
ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100
Km.; nonché da un minimo
di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o
frazione per distanze
superiori a 100 Km.
Art.7
Qualora più psicologi
siano stati incaricati in collegio di prestare la
loro opera nel medesimo
intervento, a ciascuno spetta un compenso
determinato dividendo
per il numero dei membri del collegio medesimo
l'onorario unico
aumentato del 40% per ogni professionista incaricato,
salvo per l'eventuale
coordinatore per il quale si applica la tariffa
piena.
A ciascuno spetta il
rimborso delle spese giustificate e l'indennità.
Art.8
Per gli interventi
iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di
cessazione dell'incarico
per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari
per l'opera prestata,
comprendendosi in questa il lavoro preparatorio
compiuto dallo
psicologo.
La sospensione per
qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non
esime il cliente
dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle
prestazioni rese.
Art.9
Qualora tra la prestazione
e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per
particolari circostanze
del caso, una manifesta sproporzione, possono, su
conforme parere del
competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i
minimi e i massimi
tariffari rispettivamente della metà e sino alla
decuplicazione.
Art.10
Allo psicologo spetta un
rimborso delle spese generali di studio in
ragione del 10%
sull'importo dell'onorario.
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