Decreto 21 gennaio 1994 -
G.U. 2 febbraio 1994, n. 26
Il Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della
finanze
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Visto l'art. 10, n. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato
dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente
le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti
dall'IVA le prestazioni rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero
individuate con decreto del Ministero della sanita', di
concerto con il Ministro delle finanze.
Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761;
Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non
previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformita'
all'art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 1979;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come
modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, nonche' dagli esercenti le seguenti professioni
sanitarie:
a) biologo;
b) psicologo;
c) terapista della riabilitazione;
d) ortottista;
e) logopedista;
f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;
g) podologo.
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d),
e), f) e g) e precedente comma sono esenti dall'IVA solo se
erogate su prescrizioni mediche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 21 gennaio 1994
Il Ministro della sanita' Garavaglia
Il Ministro della finanza Gallo
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Nota sul soggetto d'IVA
Il libero professionista (ed e' tale proprio perche' svolge
la sua indipendente libera professione abitualmente - vedere
art. 49 T.U. delle imposte dirette - anche se non
esclusivamente quella cui e' abilitato in forza del suo titolo
accademico e della sua iscrizione all'Albo) e' un lavoratore
autonomo soggetto d'IVA a tutti gli effetti. Infatti e'
obbligatorio richiedere la partita IVA, a tenere registri e
contabilita' ed a compiere tutte quelle formalita' indicate
negli artt. 16335 del D.P.R. 633/1972, fra cui l'emissione di
fatture. Il libero professionista, quindi, che abitualmente
esercita la sua indipendente libera professione oltre che ad
essere iscritto all'Albo deve essere in possesso della Partita
IVA. |