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LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche

(pubblicata nella G. U. n. 166 del 16 luglio 1941)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il senato e la camera dei fasci e delle corporazioni a mezzo delle

loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I

Opere protette.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di

carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,

alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere

letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione

delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con

legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la

scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione

intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,

religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere

drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé

opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la

traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,

della incisione e delle arti figurative similari, compresa la

scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro

valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del

prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non

si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme

del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo

a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice

fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché

originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee

e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il

termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la

progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese

come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti

sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela

delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia

impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti

di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato

della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario,

scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le

enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali

sono protette come opere originali, indipendentemente e senza

pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere

di cui sono composte.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono

altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera

stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da

una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed

aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera

originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni

non costituenti opera originale.

Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti

ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia

italiane che straniere.

CAPO II

Soggetti del diritto.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é

costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione

del lavoro intellettuale.

Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige

la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti

del suo lavoro.

Art. 8

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in essa

indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato come

tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e

radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno

convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al

nome vero.

Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera

anonima o pseudonima é ammesso a far valere i diritti dell'autore,

finché questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli

pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10

Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed

inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in

comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per

iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La

difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata

individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere

pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in

forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo

di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di

uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova

utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità

giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11

Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista,

alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere

create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi

di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere

pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici

culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III

Contenuto e durata del diritto di autore.

SEZIONE I

Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera

in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da

questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti

esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio

del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto

esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o

della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione

delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di

lavoro.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione

in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano,

la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia

la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi

atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con

uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in

pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la

recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,

dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera

cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e

dell'opera orale.

Non é considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o

recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia,

del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non

effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o

recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o

degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle

associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed

invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,

rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei

centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché

delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed

invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In

mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori

(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del

compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio

dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti

i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze

soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della

disposizione di cui al primo periodo del comma 1.

In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti

ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11

agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per

l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in

un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile

e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di

spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga

esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti

o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di

finalità di volontariato.

Art. 16

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno

dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,

la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e

comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la

ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di

accesso particolari.

Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza

che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono

riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione

diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale

privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni

comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del

pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto

il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione

operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi

destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza

ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma

codificata, vi é comunicazione al pubblico via satellite a

condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione

siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di

radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la

comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio

di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di

protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico

stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al

satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la

comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in

Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla

radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del

soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non

situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione

al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di

radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si

considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di

radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti

dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,

sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo

di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata

ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via

cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di

un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa,

proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata

alla ricezione del pubblico.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto

di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a

disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi

titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il

diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel

territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte

negli stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione

la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di

esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di

insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione

dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di

modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera

previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere

in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi

modificazione.

Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in

uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal

diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini

del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o

indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la

cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,

tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al

pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli

di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il

prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o

con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o

di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un

produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere

un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso

con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di accordo da

concludersi tra le categorie interessate quali individuate

dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è

stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o

disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro

indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio

esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle

sue parti.

SEZIONE II

Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità

dell'autore. Diritto morale dell'autore.

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica

della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,

ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il

diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a

ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle

modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della

realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre

modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già

realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente

autorità statale importante carattere artistico spetteranno

all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di

rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa

dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle

pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,

rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra

forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni

della propria opera non é più ammesso ad agire per impedirne

l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può

essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli

e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da

discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai

fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere

esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita

l'associazione sindacale competente.

Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi

dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore

abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad

altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le

opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua

scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra

loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico

ministero. É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto,

quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le

disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III.

SEZIONE III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita

dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la

sua morte.

Art. 26

Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle

drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei

diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori

o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore

per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione

economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di

ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica

dell'opera come un tutto é di settant'anni dalla prima

pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione é

stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste,

i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel

capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione

economica é di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione,

qualunque sia la forma nella quale essa é stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é rivelato o la

rivelazione é fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone

autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo

seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

Art. 28

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti

esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere

fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,

scientifica ed artistica presso il ministero della cultura popolare,

secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione é pubblicata nelle forme stabilite da

dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito

della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti

sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica

spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato,

al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle

accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che

non perseguano scopi di lucro, é di vent'anni a partire dalla prima

pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione é

stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle

accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata é

ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende

integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Art. 30

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati

separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di

utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per

ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il

giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente a partire

dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o

numeri.

Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,

che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata

dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di settant'anni a

partire dalla morte dell'autore.

Art. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di

utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata

durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte

dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il

direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso

l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata

per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano

sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Art. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica

previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei

rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a

quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento

considerato dalla norma.

CAPO IV

Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune

categorie di opere.

SEZIONE I

Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere

coreografiche e pantomimiche.

Art. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto

alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni

musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le

disposizioni dei tre successivi articoli..

Art. 34

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore

della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla

comunione.

Il profitto della utilizzazione economica é ripartito in proporzione

del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale

rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo

dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con

parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi

si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e

indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi

seguenti.

Art. 35

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla

ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il

manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo

ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto

per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si

tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera é stata musicata e considerata dalle

parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non é

rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero

precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati

accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli

articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera

cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci

anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od

operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra

composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti

utilizzare la musica.

Art. 36

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della

parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza

pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione

di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione

formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa

non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di

entrambi i collaboratori.

Art. 37

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di

musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali

ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore

principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,

salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o

pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte

letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono

applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II

Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di

utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza

pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato il

diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con

l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme

seguenti.

Art. 39

Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere

riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della

rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende

il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia

dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la

riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia

dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della

rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là

dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine

di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare

l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si

tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di

rivista.

Art. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale

ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella

riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al

personale della redazione.

Art. 41

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta

nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto

contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle

modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini

del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,

questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di

detto articolo.

Art. 42

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in

un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o

raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale é

tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,

salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre

riviste o giornali.

Art. 43

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di

conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non

riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III

Opere cinematografiche.

Art. 44

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del

soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il

direttore artistico.

Art. 45

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera

stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi é indicato come

tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera é registrata ai

sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione

stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 46

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al

produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera

prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare

elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza

il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole

che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente

da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato

per la proiezione. Il compenso é stabilito, in difetto di accordo

fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore

artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale

sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno

diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto

una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere

un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno

stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 46-bis

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di

cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori

di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico

degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere

stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e

via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate

diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma

5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico

di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta

utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed

assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta,

altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti

traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei

dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non é

rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le

categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo

comma, del regolamento, é stabilito con la procedura di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio

1945, n. 440.

Art. 47

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate

nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro

adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da

apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il

produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44

della presente legge, é fatta da un collegio di tecnici nominato dal

ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal

regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi,

con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro

contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della

pellicola cinematografica.

Art. 49

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera

cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle

separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di

utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel

termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria

o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal

compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre

liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV

Opere radiodiffuse.

Art. 51

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come

servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per

mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,

direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, é regolato dalle

norme particolari seguenti.

Art. 52

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di

eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle

sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e

nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo

sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie

per preparare la radiodiffusione.

É necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere

nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente

in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53

Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non

inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente

articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la

settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque

concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella

risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima

dell'inizio della stagione.

Art. 54

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone

norme tecniche, é di esclusiva spettanza degli organi dello stato

predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri

stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n.

1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n.

654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere

radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

Art. 55

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione

della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare su

disco o su nastro metallico o con procedimento analogo all'opera

stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità

orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,

distrutta o resa inservibile.

Art. 56

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli

precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il

servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da

liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità

giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria

prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e

nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57

Il compenso é liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le

modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi

radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere

radiodiffuse, é dovuto all'autore un equo compenso, che é

determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli

autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione

sindacale competente.

Art. 59

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente

esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta al consenso

dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo di

questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli

articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

Art. 60

Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente

esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed

artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da

liquidarsi a termini del regolamento.

SEZIONE V

Opere registrate su apparecchi meccanici.

Art. 61

L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute

nella Sezione I del Capo III di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico,

la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra

analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di

voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in

prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed

il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante

l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato,

nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e

la ritrasmissione via cavo.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in

commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione del

diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché di

autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la

ritrasmissione via cavo.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta

regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio

riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno é

stata registrata, non possono essere messi in commercio se non

portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni

seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi

orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione.

Art. 63

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od

utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale

dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle

necessità tecniche della registrazione.

Art. 64

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle

matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da

diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini

dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente

norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano

registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei diritti di

autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

SEZIONE VI

Programmi per elaboratore.

Art. 64-bis

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e

64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui

programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o

autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del

programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.

Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la

visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione

del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche

tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei

diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra

modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione

dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi

modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la

locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello

stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità

economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo

consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare

l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del

titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere

a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del

programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da

parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di

usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una

copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria

per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per

elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti,

osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del

programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui é

basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali

atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto

di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del

presente comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta qualora

la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la

traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e

b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano

indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per

conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma

per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le

seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri

che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per

loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non

siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati

alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma

originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le

informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento

dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire

l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la

commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente

simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che

violi il diritto di autore.

3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono

nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere

letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20

giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non

possono essere interpretate in modo da consentire che la loro

applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi

legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale

sfruttamento del programma.

SEZIONE VII

Banche di dati

Art. 64-quinquies

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire

o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con

qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni

altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di

copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel

territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o

con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno

dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in

pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi

mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,

presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle

operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo

64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano

esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non

svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei

limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale

perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,

le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o

di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque

soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o

per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività

indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte

dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se

tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della

stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente

legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di

dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono

nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle

opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge

20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non

possono essere interpretate in modo da consentire che la loro

applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del

diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di

dati.

CAPO V

Utilizzazioni libere.

Art. 65

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico

religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere

liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche

radiofonici, se la riproduzione non é stata espressamente riservata,

purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la

data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore,

se l'articolo é firmato.

Art. 66

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo,

tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere

liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici,

purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e il

luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure

giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si

indichino la fonte, o il nome dell'autore.

Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso

personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non

idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta

per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di

cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni

utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione

spettanti all'autore.

E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la

protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti

del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,

escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale

di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o

sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,

i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di

terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o

analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un compenso

agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per

le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli

usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di

detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione

sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della

presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni

delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore

per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato

annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge

22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,

fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma,

possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal

medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai

cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma

forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2

dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del

comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato

direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti

riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche

dipendono.

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e

degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e

studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte del

titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna

remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le

partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o

audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o

meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del

diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il

diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla

realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e

degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare

dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o

meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello

Stato e degli enti pubblici.

Art. 70

Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di

opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di

insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e

purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare

la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità

per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione

o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione

del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si

tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni

figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71

Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e della

gioventù italiana del littorio possono eseguire in pubblico pezzi

musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun

compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata

senza scopo di lucro.

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di

autore

CAPO I

Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di

apparecchi analoghi.

Art. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I della

presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro

apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto

esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli

che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione,

detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il

diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'unione

europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata

o consentita dal produttore in uno stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di

noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed

il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce

con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei

fonogrammi.

Art. 73

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli

artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o

l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti,

indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito

loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a

scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della

diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al

pubblico via satellite,della cinematografia, nelle pubbliche feste

danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra

pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto

spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli

artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le

relative modalità, sono determinate secondo le norme del

regolamento.

Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini

dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'amministrazione

dello stato o da enti a ciò autorizzati dallo stato.

Art. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma

utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando

l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di

lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,

riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Art. 74

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco

o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista

nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da

arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura popolare,

in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno

autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e

disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le cause

che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta anni

dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio

analogo riproduttore di suoni o di voci é pubblicato o comunicato al

pubblico durante tale termine, la durata dei diritti é di cinquanta

anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della

prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.

Art. 76

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in

commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o

apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto

applicabili.

Art. 77

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia

stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei

Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del

disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale

condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si

riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o

apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P),

accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

Art. 78

E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del

disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di

suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle

voci.

É considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene

la diretta registrazione originale.

CAPO I-BIS

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento

Art. 78-bis

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze

di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli

originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la

vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il

diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale

comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita

dal produttore in uno stato dell'unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle

copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto

qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di

prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta

anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o

sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al

pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi

cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla

prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o

audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

CAPO II

Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

Art. 79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore

degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi

analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli

artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione

radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate

su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo

qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri

organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle

fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle

proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se

questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un

diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie

em

 

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