LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 e
successive modifiche
(pubblicata nella G. U. n. 166 del 16 luglio 1941)
PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI
ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.
Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il senato e la camera dei fasci e delle corporazioni a mezzo
delle
loro commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla
protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per
la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione
intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di
per sé
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il
loro
valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del
prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non
si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme
del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purché
originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la
progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La
tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di
parti
di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato
della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario,
scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali
le
enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali
sono protette come opere originali, indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di
opere
di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono
altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da
una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni
ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni
non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi
degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia
italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto.
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e
dirige
la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei
limiti
del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in
essa
indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato
come
tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e
radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il
segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al
nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera
anonima o pseudonima é ammesso a far valere i diritti
dell'autore,
finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene
in
comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la
prova per
iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre
esercitata
individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere
pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata
in
forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo
di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di
uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la
nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità
giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa
stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista,
alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle
opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi
di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro
pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera
in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati
da
questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti
esclusivi indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di
esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o
della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di
lavoro.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione
in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a
mano,
la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la
fonografia
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei
mezzi
atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta
con
uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o
la
recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera
cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e
dell'opera orale.
Non é considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia,
del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché
non
effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali
o
degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché
delle
associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed
invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei
centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonché
delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli
soci ed
invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.
In
mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed
editori
(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura
del
compenso sarà determinata con decreto del presidente del
consiglio
dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da
emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.
400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono
stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione
della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge
11
agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e
per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da
contenere in
un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione
di
spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti
o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione
di
finalità di volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di
uno
dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono,
la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di
accesso particolari.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza
che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla
ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione
individuale
privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto
il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a
terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma
codificata, vi é comunicazione al pubblico via satellite a
condizione che i mezzi per la decodificazione della
trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo
di
radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora
la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio
di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello
di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al
pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la
comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi
alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del
soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la
comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo
di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al
pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo
di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via
satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce
l'organismo
di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata
ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione
via
cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di
un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque
diffusa,
proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e
destinata
alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il
diritto
di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì,
il
diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel
territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni
fatte
negli stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione
la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di
esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue
opere
in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal
diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai
fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o
indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da
quelli
di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il
prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o
con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o
di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di
ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso
con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di accordo
da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso
è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono
fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude
l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle
sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica
della opera, previsti nelle disposizioni della sezione
precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il
diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed
a
ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre
modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera
già
realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente
autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto
di
rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di
autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi
causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome
nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi
altra
forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni
della propria opera non é più ammesso ad agire per impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai
figli
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e
da
discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti,
dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere
esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita
l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi
dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che
l'autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia
affidata ad
altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le
opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua
scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia
tra
loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico
ministero. É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto,
quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le
disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo
III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta
la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la
sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata
dei
diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei
coadiutori
o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che
muore
per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla
vita di
ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera come un tutto é di settant'anni dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione é
stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste,
i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel
capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione
economica é di settant'anni a partire dalla prima
pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa é stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é
rivelato o la
rivelazione é fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da
persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo
seguente, si applica il termine di durata determinato
nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve
essere
fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà
letteraria,
scientifica ed artistica presso il ministero della cultura
popolare,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione é pubblicata nelle forme stabilite
da
dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del
deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati
diritti
sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello
stato,
al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti
privati che
non perseguano scopi di lucro, é di vent'anni a partire dalla
prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione é
stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate
dalle
accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata é
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende
integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di
utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per
ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della
pubblicazione.
Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o
il
giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente a
partire
dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli
fascicoli o
numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di settant'anni
a
partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o
assimilata
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il
direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente
creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica
previsti dalle disposizioni della presente sezione si
computano, nei
rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo a
quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per
talune
categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole,
opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori,
rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle
composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si
applicano le
disposizioni dei tre successivi articoli..
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta
all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti
dalla
comunione.
Il profitto della utilizzazione economica é ripartito in
proporzione
del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte
musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo
dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due
contributi
si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi
seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per
congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non
lo
ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto
per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se
si
tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera é stata musicata e considerata
dalle
parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa
non é
rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero
precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati
accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli
articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera
cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di
dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico
od
operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore
della
parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza
pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione
di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di
comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera
stessa
non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso
di
entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di
musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste
musicali
ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o
valore
principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica,
salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o
pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e
36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa,
senza
pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con
l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme
seguenti.
Art. 39
Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o
della
rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende
il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto
notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando
la
riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore
della
rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al
di là
dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il
termine
di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può
utilizzare
l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato,
se si
tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta
di
rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o
giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri
nella
riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al
personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo
patto
contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle
modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai
fini
del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di
parti di
detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto
in
un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti
separati o
raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla
quale é
tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in
altre
riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha
obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore
del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
ed il
direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione
dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi é
indicato come
tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera é registrata
ai
sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la
presunzione
stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante
al
produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico
dell'opera
prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta
senza
il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle
parole
che accompagnano la musica hanno diritto di percepire
direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso
separato
per la proiezione. Il compenso é stabilito, in difetto di
accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una
percentuale
sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno
diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano
raggiunto
una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a
ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno
stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso
di
cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori
di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a
carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle
opere
stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via
cavo e
via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis,
comma
5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a
carico
di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed
assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta,
altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni
costituenti
traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei
dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non
é
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16,
primo
comma, del regolamento, é stabilito con la procedura di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio
1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro
adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da
apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo
tra il
produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo
44
della presente legge, é fatta da un collegio di tecnici
nominato dal
ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal
regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi,
con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro
contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della
pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di
utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della parte
letteraria
o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre
anni dal
compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di
disporre
liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse.
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come
servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o
per
mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, é regolato
dalle
norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la
facoltà di
eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri,
dalle
sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle
condizioni e
nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche
necessarie
per preparare la radiodiffusione.
É necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le
opere
nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non
nuove.
Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel
precedente
articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una
volta la
settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque
concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende
quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima
dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle
buone
norme tecniche, é di esclusiva spettanza degli organi dello
stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri
stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno
1928-vi, n.
1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,
n.
654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare
su
disco o su nastro metallico o con procedimento analogo
all'opera
stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per
necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo
l'uso,
distrutta o resa inservibile.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli
precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il
servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da
liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria
prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi
e
nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso é liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e
le
modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi
radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere
radiodiffuse, é dovuto all'autore un equo compenso, che é
determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana
degli
autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione
sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta al
consenso
dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel Capo
terzo di
questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni
degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga,
l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda
culturale ed
artistica destinate all'estero, contro pagamento di un
compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su apparecchi meccanici.
Art. 61
L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute
nella Sezione I del Capo III di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco
fonografico,
la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra
altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni
e di
voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in
prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio ed
il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera
mediante
l'impiego del disco o altro istrumento meccanico
sopraindicato,
nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via
satellite e
la ritrasmissione via cavo.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre
in
commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione del
diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché di
autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore
resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo
apparecchio
riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera
dell'ingegno é
stata registrata, non possono essere messi in commercio se non
portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le
indicazioni
seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
4) data della fabbricazione.
Art. 63
Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati
od
utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa
legge.
Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste
dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle
matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi
da
diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a
termini
dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467,
contenente
norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché
siano
registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei
diritti di
autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge
sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare
o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione,
anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei
diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni
altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di
chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
comunità
economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il
suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia
all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di
controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello
stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del
titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis,
lettere
a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del
programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione
da
parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una
copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei
diritti,
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su
cui é
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali
atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il
diritto
di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del
presente comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta
qualora
la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere
a) e
b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma
per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte
le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da
altri
che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure,
per
loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività
che
violi il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e
2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20
giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il
normale
sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di
copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del
diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando
abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica,
non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e
nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e
consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o
di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono
comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia,
se
tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della
banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2
sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con
legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del
diritto o entri in conflitto con il normale impiego della
banca di
dati.
CAPO V
Utilizzazioni libere.
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico
religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere
liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche
radiofonici, se la riproduzione non é stata espressamente
riservata,
purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono
tratti, la
data e il numero di detta rivista o giornale e il nome
dell'autore,
se l'articolo é firmato.
Art. 66
I discorsi sopra argomenti di interesse politico od
amministrativo,
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono
essere
liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche
radiofonici,
purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e
il
luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle
procedure
giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si
indichino la fonte, o il nome dell'autore.
Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta
per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità
di
cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere
ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e
resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei
limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia
o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione,
i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione
di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o
analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un
compenso
agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per
le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per
gli
usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di
detto compenso e le modalità per la riscossione e la
ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della
presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazioni
delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della
legge
22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma,
possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai
cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in
forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale
e
studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte
del
titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna
remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti
e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse
sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del
diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato
il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello
Stato e
degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico
esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche
o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
dello
Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di
opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di
insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali
finalità e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica
dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare
la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le
modalità
per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la
citazione
o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e,
se si
tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e
della
gioventù italiana del littorio possono eseguire in pubblico
pezzi
musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata
senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di
autore
CAPO I
Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di
apparecchi analoghi.
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I
della
presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il
diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli
che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di
duplicazione,
detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo.
Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
dell'unione
europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma
effettuata
o consentita dal produttore in uno stato membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo
di
noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il
noleggio ed
il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si
esaurisce
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei
fonogrammi.
Art. 73
Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti
e gli
artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o
l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e
prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per
l'utilizzazione, a
scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo
della
diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la
comunicazione al
pubblico via satellite,della cinematografia, nelle pubbliche
feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi
altra
pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale
diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli
artisti interpreti o esecutori interessati.
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le
relative modalità, sono determinate secondo le norme del
regolamento.
Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della propaganda fatta
dall'amministrazione
dello stato o da enti a ciò autorizzati dallo stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del
fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando
l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di
lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è
determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del
disco
o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
prevista
nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali
da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura
popolare,
in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno
autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le
cause
che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo é di
cinquanta anni
dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci é pubblicato o
comunicato al
pubblico durante tale termine, la durata dei diritti é di
cinquanta
anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore,
della
prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio
analogo.
Art. 76
Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in
commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto
disco o
apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in
quanto
applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se
sia
stato effettuato il deposito presso la presidenza del
Consiglio dei
Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare
del
disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale
condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore,
si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o
apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo
(P),
accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 78
E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione
del
disco originale o dell'apparecchio originale analogo
riproduttore di
suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e
delle
voci.
É considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene
la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o
sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze
di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli
originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,
compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni;
il
diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito
territoriale
comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita
dal produttore in uno stato dell'unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e
delle
copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione,
sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi
cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o
audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono
trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore,
dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore
degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed
apparecchi
analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e
degli
artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di
emissione
radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via
cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri
organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
proprie
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