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(G.U. 30.11.1994, n. 280)

DECRETO 16 settembre 1994 , n. 657

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe , insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;
Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le federazioni nazionale degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'audunanza generale del 28 aprile 1994 e del
27 luglio 1994;
Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3. Insegne

1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti ne programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.


Art. 4. Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

Art. 5. Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6. Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7. Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
              Roma, 16 settembre 1994
 

LEGGE 26 febbraio 1999, n.42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie

 

 

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato ;
IL PRERDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge

Art. 1

Definizione delle professioni sanitarie

1. La denominazione <professione sanitaria ausiliaria> nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con reggio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ed successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione <professione sanitaria.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto' del Presidente della Repubblica 14 AMZO 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità di cui all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma Universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2

Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) articolo 1, comma 1, dopo le parole <sugli elenchi telefonici> sono aggiunte le seguenti <, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie>;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<3-bis Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità>;
c) all'articolo 3, comma1, le parole: <sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi sono sostituite dalle seguenti: <sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221>;
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: < sugli elenchi telefonici> sono inserite le seguenti <e sugli elenchi generali di categoria>;
e) all'articolo 5, comma 4, le parole <sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi> sono sostituite dalle seguenti <sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221>;
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui il comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità>;
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<Art. 9bis.- 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente>
Art. 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivi modificazioni.

1. Fermo restando quando previsto dal decreto legge 13 settembre 1996, n 475, convertito, con modificazioni , dalla legge 5 novembre 1996, n.573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio della professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza pluriennale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCALFARO
D'ALEMA Presidente del consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della Sanità
Visto il Guardasigilli DILIBERTO

 

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