(G.U. 30.11.1994, n. 280)
DECRETO 16 settembre 1994 ,
n. 657
Regolamento concernente la
disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe ,
insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175,
concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni
sanitarie;
Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che
il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina
le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne ed
inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle
professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente
le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti
alle autorizzazioni di legge;
Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case
di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere
rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali
degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;
Considerato che per alcune categorie non risultano costituite
le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;
Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi,
sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è
ubicata la struttura sanitaria;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le federazioni nazionale degli ordini, dei collegi
professionali e delle associazioni professionali degli
esercenti le professioni e arti ausiliarie;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'audunanza
generale del 28 aprile 1994 e del
27 luglio 1994;
Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di
regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità
sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni
sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti
ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura
private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e
polispecialistici soggetti ad autorizzazione ai sensi della
normativa vigente.
Art. 2. Targhe
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al
comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o
associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari
previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti
caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati
(di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere
«a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi
componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dal sindaco;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad
eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al
comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in
materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati
(di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere
«a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;
b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi
componente luminosa ovvero illuminante;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dalla regione;
d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad
eccezione di quello rappresentativo della professione;
e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale
nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della
normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività
medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché
i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili,
deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia
superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio
insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere
apposte anche sulla recinzione.
Art. 3. Insegne
1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3
dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai
regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori 20.000 centimetri quadrati
(di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono
essere intermittenti o lampeggianti ne programmati in modo da
dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a
bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un
complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad
eccezione del simbolo rappresentativo della professione o
dell'associazione professionale o di quello che segnala,
laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
Art. 4. Inserzioni
1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società
concessionarie del servizio pubblico telefonico devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati
(di norma cm 5 x cm 10);
b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli
normalmente usati;
c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad
evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi
grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo
rappresentativo della professione o della associazione
professionale o di quello che segnala, laddove esista, un
servizio di pronto soccorso;
e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione
rilasciata dal comune o dalla regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano
alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi
generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non
pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi
richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare
diffusione a nominativi per categoria professionale con
l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli
indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate
quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la
dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute,
svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di
informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui
al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri
di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non
superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10),
con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione,
tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché
di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del
simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione
professionale o di quello che segnala, laddove esista, un
servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero
e la data dell'autorizzazione regionale.
Art. 5. Cartelli segnaletici
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni
sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma
3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici,
contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della
struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è
ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia
direzionale.
Art. 6. Autorizzazioni
1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni
regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità,
concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è
autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in
cui sono ubicati.
Art. 7. Norma transitoria
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi
sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro
centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle
caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non
comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 settembre 1994
LEGGE 26 febbraio 1999, n.42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
La Camera dei deputati ed il senato della
Repubblica hanno approvato ;
IL PRERDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione <professione
sanitaria ausiliaria> nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con reggio decreto 27 luglio 1934, n.1265, ed
successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di
legge, è sostituita dalla denominazione <professione
sanitaria.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regolamento approvato con decreto' del Presidente
della Repubblica 14 AMZO 1974, n. 225, ad eccezione delle
disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente
della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni.
Il campo proprio di attività e di responsabilità di cui
all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, è
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma Universitario e di
formazione post-base nonché degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Art. 2
Attività della Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie
1. Alla corresponsione delle indennità di
missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo
17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n 233, provvedono direttamente
le Federazioni predette.
Art. 3
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.
175
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) articolo 1, comma 1, dopo le parole
<sugli elenchi telefonici> sono aggiunte le seguenti <, sugli
elenchi generali di categoria e attraverso giornali e
periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie>;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<3-bis Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità>;
c) all'articolo 3, comma1, le parole: <sono sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da
due a sei mesi sono sostituite dalle seguenti: <sono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della
sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221>;
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: < sugli elenchi
telefonici> sono inserite le seguenti <e sugli elenchi
generali di categoria>;
e) all'articolo 5, comma 4, le parole <sono sospesi
dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da
due a sei mesi> sono sostituite dalle seguenti <sono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della
sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai
sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221>;
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
<5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la
pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate
per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di
categoria e viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione
per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono
essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui il comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della
pubblicità>;
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<Art. 9bis.- 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui
all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme
consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5
per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente>
Art. 4
Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella
di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivi
modificazioni.
1. Fermo restando quando previsto dal
decreto legge 13 settembre 1996, n 475, convertito, con
modificazioni , dalla legge 5 novembre 1996, n.573, per le
professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio della
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attività professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti
ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministero della sanità, d'intesa con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento all'iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo
stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del
settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi
e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza
pluriennale, i criteri e le modalità per riconoscere come
equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base,
ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in
vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali. I criteri e le
modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono
prevedere la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame
finale. Le disposizioni previste dal presente non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né
degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di
formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani
o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale di nuova
istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni e integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1999
SCALFARO
D'ALEMA Presidente del consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della Sanità
Visto il Guardasigilli DILIBERTO
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