home page home page home page home page
area clinica contributi degli esperti consulenza psicologica comunicazioni area riservata chi siamo

LEGGE 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche

(pubblicata nella G. U. n. 166 del 16 luglio 1941)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.

Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il senato e la camera dei fasci e delle corporazioni a mezzo delle

loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I

Opere protette.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di

carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,

alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere

letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione

delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con

legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la

scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione

intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,

religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere

drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé

opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la

traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,

della incisione e delle arti figurative similari, compresa la

scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro

valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del

prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non

si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme

del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo

a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice

fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché

originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee

e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un

programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il

termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la

progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese

come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti

sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela

delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia

impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti

di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato

della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario,

scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le

enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali

sono protette come opere originali, indipendentemente e senza

pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere

di cui sono composte.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono

altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera

stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da

una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed

aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera

originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni

non costituenti opera originale.

Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti

ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia

italiane che straniere.

CAPO II

Soggetti del diritto.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é

costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione

del lavoro intellettuale.

Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige

la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti

del suo lavoro.

Art. 8

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in essa

indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato come

tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e

radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno

convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al

nome vero.

Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera

anonima o pseudonima é ammesso a far valere i diritti dell'autore,

finché questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli

pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10

Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed

inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in

comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per

iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La

difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata

individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere

pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in

forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo

di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di

uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova

utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità

giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11

Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista,

alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere

create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi

di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere

pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici

culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III

Contenuto e durata del diritto di autore.

SEZIONE I

Protezione della utilizzazione economica dell'opera.

Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera

in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da

questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti

esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio

del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto

esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o

della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione

delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di

lavoro.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione

in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano,

la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia

la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi

atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con

uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in

pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la

recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,

dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera

cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e

dell'opera orale.

Non é considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o

recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia,

del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non

effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o

recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o

degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle

associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed

invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,

rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei

centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché

delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed

invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In

mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori

(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del

compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio

dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti

i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze

soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della

disposizione di cui al primo periodo del comma 1.

In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti

ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11

agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per

l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in

un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile

e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di

spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga

esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti

o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di

finalità di volontariato.

Art. 16

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno

dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono,

la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e

comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la

ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di

accesso particolari.

Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza

che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono

riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione

diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale

privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni

comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del

pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto

il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione

operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi

destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza

ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma

codificata, vi é comunicazione al pubblico via satellite a

condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione

siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di

radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la

comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio

di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di

protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico

stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al

satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la

comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in

Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla

radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del

soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non

situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione

al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di

radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si

considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di

radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti

dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,

sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo

di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata

ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via

cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di

un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa,

proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata

alla ricezione del pubblico.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto

di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a

disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi

titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il

diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel

territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte

negli stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione

la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di

esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di

insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione

dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di

modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera

previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere

in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi

modificazione.

Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in

uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal

diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini

del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o

indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la

cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,

tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al

pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli

di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il

prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o

con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o

di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un

produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere

un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso

con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di accordo da

concludersi tra le categorie interessate quali individuate

dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è

stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o

disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro

indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio

esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle

sue parti.

SEZIONE II

Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità

dell'autore. Diritto morale dell'autore.

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica

della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,

ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il

diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a

ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle

modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della

realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre

modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già

realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente

autorità statale importante carattere artistico spetteranno

all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di

rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa

dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle

pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,

rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra

forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni

della propria opera non é più ammesso ad agire per impedirne

l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può

essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli

e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da

discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai

fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere

esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita

l'associazione sindacale competente.

Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi

dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore

abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad

altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le

opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua

scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra

loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico

ministero. É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto,

quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le

disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III.

SEZIONE III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita

dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la

sua morte.

Art. 26

Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle

drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei

diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori

o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore

per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione

economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di

ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica

dell'opera come un tutto é di settant'anni dalla prima

pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione é

stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste,

i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel

capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione

economica é di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione,

qualunque sia la forma nella quale essa é stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é rivelato o la

rivelazione é fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone

autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo

seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

Art. 28

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti

esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere

fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,

scientifica ed artistica presso il ministero della cultura popolare,

secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione é pubblicata nelle forme stabilite da

dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito

della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti

sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica

spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato,

al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle

accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che

non perseguano scopi di lucro, é di vent'anni a partire dalla prima

pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione é

stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle

accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata é

ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende

integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Art. 30

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati

separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di

utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per

ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il

giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente a partire

dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o

numeri.

Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,

che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata

dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di settant'anni a

partire dalla morte dell'autore.

Art. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di

utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata

durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte

dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il

direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso

l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata

per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano

sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Art. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica

previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei

rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a

quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento

considerato dalla norma.

CAPO IV

Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune

categorie di opere.

SEZIONE I

Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere

coreografiche e pantomimiche.

Art. 33

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto

alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni

musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le

disposizioni dei tre successivi articoli..

Art. 34

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore

della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla

comunione.

Il profitto della utilizzazione economica é ripartito in proporzione

del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale

rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo

dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con

parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi

si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e

indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi

seguenti.

Art. 35

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla

ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il

manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo

ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto

per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si

tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera é stata musicata e considerata dalle

parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non é

rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero

precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati

accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli

articoli 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera

cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci

anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od

operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra

composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti

utilizzare la musica.

Art. 36

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della

parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza

pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione

di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione

formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa

non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di

entrambi i collaboratori.

Art. 37

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di

musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali

ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore

principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,

salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o

pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte

letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono

applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II

Opere collettive, riviste e giornali.

Art. 38

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di

utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza

pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato il

diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con

l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme

seguenti.

Art. 39

Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere

riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della

rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende

il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia

dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la

riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia

dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della

rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là

dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine

di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare

l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si

tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di

rivista.

Art. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale

ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella

riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al

personale della redazione.

Art. 41

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta

nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto

contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle

modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini

del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,

questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di

detto articolo.

Art. 42

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in

un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o

raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale é

tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,

salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre

riviste o giornali.

Art. 43

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di

conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non

riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III

Opere cinematografiche.

Art. 44

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del

soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il

direttore artistico.

Art. 45

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera

stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi é indicato come

tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera é registrata ai

sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione

stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 46

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al

produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera

prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare

elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza

il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole

che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente

da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato

per la proiezione. Il compenso é stabilito, in difetto di accordo

fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore

artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale

sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno

diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto

una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere

un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno

stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 46-bis

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di

cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori

di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico

degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere

stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e

via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate

diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma

5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico

di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta

utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed

assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta,

altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti

traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei

dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non é

rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le

categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo

comma, del regolamento, é stabilito con la procedura di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio

1945, n. 440.

Art. 47

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate

nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro

adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da

apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il

produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44

della presente legge, é fatta da un collegio di tecnici nominato dal

ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal

regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi,

con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro

contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della

pellicola cinematografica.

Art. 49

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera

cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle

separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di

utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel

termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria

o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal

compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre

liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV

Opere radiodiffuse.

Art. 51

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come

servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per

mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,

direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, é regolato dalle

norme particolari seguenti.

Art. 52

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di

eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle

sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e

nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo

sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie

per preparare la radiodiffusione.

É necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere

nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente

in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53

Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non

inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente

articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la

settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque

concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella

risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima

dell'inizio della stagione.

Art. 54

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone

norme tecniche, é di esclusiva spettanza degli organi dello stato

predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri

stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n.

1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n.

654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere

radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

Art. 55

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione

della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a registrare su

disco o su nastro metallico o con procedimento analogo all'opera

stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità

orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,

distrutta o resa inservibile.

Art. 56

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli

precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il

servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da

liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità

giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria

prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e

nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57

Il compenso é liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le

modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi

radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere

radiodiffuse, é dovuto all'autore un equo compenso, che é

determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli

autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione

sindacale competente.

Art. 59

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente

esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta al consenso

dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo di

questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli

articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

Art. 60

Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente

esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed

artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da

liquidarsi a termini del regolamento.

SEZIONE V

Opere registrate su apparecchi meccanici.

Art. 61

L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute

nella Sezione I del Capo III di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico,

la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra

analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di

voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in

prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed

il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante

l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato,

nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e

la ritrasmissione via cavo.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in

commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione del

diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché di

autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la

ritrasmissione via cavo.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta

regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio

riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno é

stata registrata, non possono essere messi in commercio se non

portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni

seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi

orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione.

Art. 63

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od

utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale

dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle

necessità tecniche della registrazione.

Art. 64

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle

matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da

diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini

dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente

norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano

registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei diritti di

autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

SEZIONE VI

Programmi per elaboratore.

Art. 64-bis

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e

64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui

programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o

autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del

programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.

Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la

visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione

del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche

tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei

diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra

modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione

dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi

modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la

locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello

stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità

economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo

consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia

all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare

l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del

titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere

a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del

programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da

parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di

usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una

copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria

per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per

elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti,

osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del

programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui é

basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali

atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto

di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del

presente comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta qualora

la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la

traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e

b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano

indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per

conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma

per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le

seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri

che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per

loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non

siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati

alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma

originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le

informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento

dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire

l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la

commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente

simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che

violi il diritto di autore.

3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono

nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere

letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20

giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non

possono essere interpretate in modo da consentire che la loro

applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi

legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale

sfruttamento del programma.

SEZIONE VII

Banche di dati

Art. 64-quinquies

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire

o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con

qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni

altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di

copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel

territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o

con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno

dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in

pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi

mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,

presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle

operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo

64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano

esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non

svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei

limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale

perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,

le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o

di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque

soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o

per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività

indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte

dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se

tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della

stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente

legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di

dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono

nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle

opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge

20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non

possono essere interpretate in modo da consentire che la loro

applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del

diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di

dati.

CAPO V

Utilizzazioni libere.

Art. 65

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico

religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere

liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche

radiofonici, se la riproduzione non é stata espressamente riservata,

purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la

data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore,

se l'articolo é firmato.

Art. 66

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo,

tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere

liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici,

purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e il

luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure

giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si

indichino la fonte, o il nome dell'autore.

Art. 68

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso

personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non

idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta

per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di

cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni

utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione

spettanti all'autore.

E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la

protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti

del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,

escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale

di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o

sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,

i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di

terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o

analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un compenso

agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per

le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli

usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di

detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione

sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della

presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni

delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore

per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato

annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge

22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,

fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma,

possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal

medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai

cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma

forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2

dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del

comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato

direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti

riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche

dipendono.

Art. 69

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e

degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e

studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte del

titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna

remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le

partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o

audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o

meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del

diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il

diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla

realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e

degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare

dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o

meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello

Stato e degli enti pubblici.

Art. 70

Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di

opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di

insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e

purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare

la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità

per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione

o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione

del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si

tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni

figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71

Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato e della

gioventù italiana del littorio possono eseguire in pubblico pezzi

musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun

compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata

senza scopo di lucro.

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di

autore

CAPO I

Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di

apparecchi analoghi.

Art. 72

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del Titolo I della

presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro

apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto

esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli

che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione,

detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il

diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'unione

europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata

o consentita dal produttore in uno stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di

noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed

il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce

con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei

fonogrammi.

Art. 73

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli

artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o

l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti,

indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito

loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a

scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della

diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al

pubblico via satellite,della cinematografia, nelle pubbliche feste

danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra

pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto

spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli

artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le

relative modalità, sono determinate secondo le norme del

regolamento.

Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini

dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'amministrazione

dello stato o da enti a ciò autorizzati dallo stato.

Art. 73-bis

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma

utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando

l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di

lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,

riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Art. 74

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco

o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista

nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da

arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura popolare,

in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno

autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici e

disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le cause

che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta anni

dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio

analogo riproduttore di suoni o di voci é pubblicato o comunicato al

pubblico durante tale termine, la durata dei diritti é di cinquanta

anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della

prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.

Art. 76

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo

riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in

commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o

apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto

applicabili.

Art. 77

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia

stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei

Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del

disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale

condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si

riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o

apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P),

accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

Art. 78

E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del

disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di

suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle

voci.

É considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene

la diretta registrazione originale.

CAPO I-BIS

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento

Art. 78-bis

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze

di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli

originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la

vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il

diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale

comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita

dal produttore in uno stato dell'unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle

copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto

qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di

prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta

anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o

sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al

pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi

cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla

prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o

audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

CAPO II

Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

Art. 79

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore

degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi

analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o

sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli

artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione

radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate

su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo

qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri

organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle

fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle

proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se

questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un

diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie

emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale

dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o

consentita dal titolare in uno stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo

di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove

trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo all'emissione

radiofonica e televisiva.

4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo

e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 é di cinquanta anni dalla

prima diffusione di una emissione.

CAPO III

Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

Art. 80

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli

attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che

rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque

modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla

eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche

dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione

delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al

pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via

satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le

stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva

o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro

apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, é

riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il

compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di

lucro, é riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori

interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis.

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro

prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio

dell'unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del

titolare del diritto o con il suo consenso in uno stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle

loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista

interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di

noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche

o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il

diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso

dal produttore con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto

di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti

interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della

confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la

procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo

luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 81

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di

opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro

recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di

pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti

dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme

contenute nel comma 1 dell'art. 54.

Art. 82

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si

comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti

esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica,

letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica,

anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte

orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non

di semplice accompagnamento.

Art. 83

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le

prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o

musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella

diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o

rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico,

sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

Art. 84

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti

interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,

riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al

pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di

autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto

per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o

sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera

cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole

importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per

ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a

mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via

satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate

diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2,

lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati

nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che

esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione

economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non é rinunciabile e, in

difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico

artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti

della confederazione degli industriali, é stabilito con la procedura

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20

luglio 1945, n. 440.

Art. 85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire

dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione

dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione é pubblicata o

comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano

cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore,

dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

Art. 85-bis

1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei

capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi é riconosciuto il

diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le

disposizioni di cui all'art. 110-bis.

CAPO III-BIS

Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la

prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali

d'autore.

Art. 85-ter

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la

scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente

pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non

pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione

economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I

del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto

applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui

al comma 1 é di venticinque anni a partire dalla prima lecita

pubblicazione o comunicazione al pubblico.

CAPO III-TER

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di

pubblico dominio.

Art. 85-quater

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il

quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni

critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i

diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale

risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del

diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al

curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla

indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 é di venti anni

a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con

qualsiasi mezzo effettuata.

Art. 85-quinquies

I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis,

II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano,

nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo

a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.

CAPO IV

Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.

Art. 86

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera

dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle

disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il

bozzetto é usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il

quale é stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima

rappresentazione nella quale il bozzetto é stato adoperato.

CAPO V

Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle

disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti,

elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col

processo fotografico o con processo analogo, comprese le

riproduzioni di opere

Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole

cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di

affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione

e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla

Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il

ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti

opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera

riprodotta.

Tuttavia se l'opera é stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di

un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e

delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore

di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del

committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del

committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da

parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo

corrispettivo.

Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal

regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il

compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della

fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti

previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al

cedente.

Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti

indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso

dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del

committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro

riproduzione non é considerata abusiva e non sono dovuti i compensi

indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la

malafede del riproduttore.

Art. 91

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed

in generale nelle opere scientifiche o didattiche é lecita, contro

pagamento di un equo compenso che é determinato nelle forme previste

dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data

dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia

riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri

periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi

comunque pubblico interesse, é lecita contro pagamento di un equo

compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla

produzione della fotografia.

CAPO VI

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

SEZIONE I

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.

Art. 93

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e

personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché

abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della

vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in

qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il

consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e

di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del

coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il

coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in

loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al

quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia

tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico

ministero

É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da

scritto.

Art. 94

Il consenso indicato all'articolo precedente non é necessario quando

la conoscenza dello scritto é richiesta ai fini di un giudizio

civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della

reputazione personale o familiare.

Art. 95

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle

corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal

diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si

applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e

corrispondenze che presentano interesse di stato.

SEZIONE II

Diritti relativi al ritratto.

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o

messo in commercio senza il consenso di questa, salve le

disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni

del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la

riproduzione dell'immagine é giustificata dalla notorietà o

dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di

polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la

riproduzione é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di

interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,

quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio

all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona

ritrattata.

Art. 98

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su

commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o

dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o

fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a

favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la

riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria,

deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

CAPO VII

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

Art. 99

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori

analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,

compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e

disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a

carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro

senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra

il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il

deposito del piano o disegno presso il ministero della cultura

popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni

dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII

Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno

dell'opera degli articoli e di notizie

- divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

Art. 100

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può

essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere

così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

É vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle

rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo

cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto

della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni

periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa

specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando é

cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101

La riproduzione di informazioni e notizie é lecita purché non sia

effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia

giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei

bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche

o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla

diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro

pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto

la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie

suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente

utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta

indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate

o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri

periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o

imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate,

degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di

stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore

nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta

riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di

autore.

TITOLO II-bis

Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati

CAPO I

Diritti del costitutore di una banca di dati

Art. 102-bis

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti

rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua

verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi

finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della

totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di

dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia

forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,

comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del

pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto

della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,

trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,

non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o

consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea

esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel

territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma

del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei

diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca

di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal

presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero

reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui

costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro

dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione

europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese

e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro

dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione

centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione

europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno

della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve

sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della

medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del

completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici

anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento

stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del

pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il

diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici

anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa

a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o

integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai

sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della

prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così

modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,

decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a

quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e

sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di

dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale

gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio

ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso

in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

CAPO II

Diritti e obblighi dell'utente

Art. 102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del

pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto

d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o

prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a

disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in

contrasto con la normale gestione della banca di dati o che

arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca

di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca

di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le

attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,

valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della

banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente

legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare

l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,

il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e

3 sono nulle

TITOLO III

Disposizioni comuni

CAPO I

Registri di pubblicità e deposito delle opere.

Art. 103

E' istituito presso il ministero della cultura popolare un registro

pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di

un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del

deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore,

della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite

dal regolamento.

Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì,

la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per

elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare

dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di

pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo

atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza

dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i

produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova

contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle

annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità é disciplinata nel regolamento.

Art. 104

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della

parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti

tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti

riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti

di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di

società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od

amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o

in altre leggi speciali.

Art. 105

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai

sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso

il ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera

o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui

non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o

un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte

solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed

onerosa.

Per le fotografie é escluso l'obbligo del deposito, salvo il

disposto del secondo comma dell'art. 92.

Art. 106

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del

diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni

del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni

internazionali , salva, per le opere straniere, l'applicazione

dell'art. 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di

diritti sulle opere contemplate nel Titolo II di questa legge, a

termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il ministro per la coltura popolare può far procedere al sequestro

di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il

deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO II

Trasmissione dei diritti di utilizzazione.

SEZIONE I

Norme generali.

Art. 107

I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere

dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere

patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in

tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione

delle norme contenute in questo capo.

Art. 108

L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di

compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create

e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 109

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo

patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione,

regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro

simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo

patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché

tale facoltà setti al cedente.

Art. 110

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per

iscritto.

Art. 110-bis

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di

radiodiffusione é concessa mediante contratto tra i titolari dei

diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i

cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo

di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far

ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione

di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta

viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o

la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti

interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

Art. 111

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di

utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di

pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per

via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati

i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le

norme del codice di procedura civile.

Art. 112

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare

un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per

ragioni di interesse dello stato.

Art. 113

L'espropriazione é disposta per decreto reale, su proposta del

ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro per

l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo é stabilità

l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli

aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali

necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello

stato é ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di

stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle

indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità

giudiziaria.

SEZIONE II

Trasmissione a causa di morte.

Art. 115

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,

quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere

indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte

medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o

più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si

effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune

accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata

che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni

contenute nei codici.

La comunione é regolata dalle disposizioni del codice civile e da

quelle che seguono.

Art. 116

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della

comunione é conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla

successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si

accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della

successione, l'amministrazione é conferita alla Società italiana

degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo

dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o

dell'ente medesimo.

La stessa procedura é seguita quando si tratti di provvedere alla

nomina di un nuovo amministratore.

Art. 117

L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione

dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre

elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia,

alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici,

senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per

valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità

giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice

civile in materia di comunione.

SEZIONE III

Contratto di edizione.

Art. 118

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio

del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese

dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, é regolato, oltreché

dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali

di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Art. 119

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione

che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi,

con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge

vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i

diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente

attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del

diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti

di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e

trasformazioni di cui l'opera é suscettibile, compresi gli

adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla

registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,

salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non

siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se

compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa

categoria di facoltà esclusive.

Art. 120

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora

create si devono osservare le norme seguenti:

1) é nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o

categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o

di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti

esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una

durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine

nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il

diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di

un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha

facoltà di prorogarlo.

Art. 121

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera

a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante é stata

compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare

risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte

consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore

abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia

pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia

manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi

l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del

risarcimento del danno.

Art. 122

Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.

Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di

eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del

manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il

numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere

previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e

del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per

oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila

esemplari.

Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto

di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il

termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di

esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a

pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni

non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad

uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore é libero di distribuire

le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle

norme stabilite dal regolamento.

Art. 124

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore é obbligato

ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento

dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca

stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no

procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se,

avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi

procede nel termine di due anni dalla notifica di detta

dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova

edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Art. 125

L'autore é obbligato:

1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e

in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la

durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di

stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

Art. 126

L'editore é obbligato:

1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,

ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto in

conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica

editoriale;

2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Art. 127

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro

il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere

superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna

all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la

riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla

richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può

peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla

natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

É nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un

termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine

massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa

pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello

stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la

risoluzione del contratto.

L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione,

non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove

occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare

la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del

contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire

l'originale dell'opera ed é obbligato al risarcimento dei danni a

meno che provi che la pubblicazione o riproduzione é mancata

malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede,

purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che

l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare

le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.

L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle

nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per

eseguire le modificazioni é fissato dall'autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una

nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può

farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di

segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

Art. 130

Il compenso spettante all'autore é costituito da una partecipazione,

calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul

prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso

può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in

collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore é obbligato a rendere conto

annualmente delle copie vendute.

Art. 131

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina é fissato

dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può

opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale da

pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

Art. 132

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso

dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria

oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo

caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se

vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Art. 133

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato,

l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di

mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende

acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla

vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Art. 134

I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione

dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva

l'applicazione delle norme dell'art. 121;

4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in

commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una

disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso

previsto dall'art. 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle

disposizioni della Sezione V di questo capo.

Art. 135

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del

contratto di edizione.

Il contratto di edizione é tuttavia risolto se il curatore, entro un

anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio

dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle

condizioni indicate nell'art. 132.

SEZIONE IV

Contratti di rappresentazione e di esecuzione.

Art. 136

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di

rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale,

coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla

rappresentazione, é regolato, oltreché dalle disposizioni contenute

nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle

disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non é

esclusiva e non é trasferibile ad altri.

Art. 137

L'autore é obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata

pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la

durata del contratto.

Art. 138

Il concessionario é obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o

variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al

pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome

dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti

dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono

designati d'accordo con l'autore.

Art. 139

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli

articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al

secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando

si tratti di opere drammatico-musicali.

Art. 140

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura,

nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare

l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di

rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che

dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la

risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo

comma dell'art. 128.

Art. 141

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione

musicale é regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto

siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V

Ritiro dell'opera dal commercio.

Art. 142

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di

ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare

coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere,

eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto é personale e non é trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve

notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i

diritti ed al ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica

notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal

regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle

notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere

all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa

dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del

danno.

Art. 143

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi ragioni

morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,

diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a

condizione del pagamento di una indennità a favore degli

interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il

pagamento.

L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il

divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,

prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma

dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una

idonea cauzione.

Se l'indennità non é pagata nel termine fissato dall'autorità

giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,

rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per

ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma

dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio

dell'opera, é soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da

questa legge per le violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI

Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti

figurative.

Art. 144

Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo

della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli

autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale

sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali

delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore

conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di

alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono,

tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu

preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso,

ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a

quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 145

Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno

altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli

esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente

conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla

differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella

immediatamente precedente.

Art. 146

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto

se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e

le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per

le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147

Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa

sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica

da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire

30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il

quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata,

tale maggior valore é attribuito in misura del dieci per cento agli

autori delle opere ed é a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto

dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo

articolo.

La percentuale é ridotta al cinque per cento se il venditore provi a

sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore

alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le

disposizioni dell'art. 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere

anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto é disposto

dall'art. 8 della presente legge.

Art. 148

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si

considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma

non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in

particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte

dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

Art. 149

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai

sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito

nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per

l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa

privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali,

organizzate od eseguite da terzi.

Art. 150

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano

all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni

testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai

primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei

successori sopra indicati, essi sono devoluti alla cassa di

previdenza e di assistenza del sindacato nazionale fascista delle

belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per

cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di

alienazione o di preventiva rinuncia.

Art. 151

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a

termini dell'art. 144 é fissata nella misura dell'uno per cento sino

alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente

tale prezzo e sino alla lire 100.000, e del cinque per cento per

l'eccedenza ulteriore di prezzo.

Art. 152

Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145

sono così determinate:

2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000

3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000

4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000

5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000

6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000

7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000

8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000

9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000

10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.

Art. 153

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti

figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare

dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali

dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo

importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel

termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi

presiede la vendita é costituito depositario, ad ogni effetto di

legge, delle somme prelevate.

Art. 154

Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno

il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura

di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società italiana degli

autori ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa

registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera

salvo impugnativa di falso.

Art. 155

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere

modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,

della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

CAPO III

Difese e sanzioni giudiziarie.

SEZIONE I

Difese e sanzioni civili.

1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.

Art. 156

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di

utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge,

oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una

violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il

suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione é regolata dalle norme di questa sezione e dalle

disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 157

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di

esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa

l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può

richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite

dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della

esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da

esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai

documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la

rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di

adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua

competenza.

Art. 158

Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione

economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia

distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o

per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non

può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente

riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la

riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere

adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui

si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o

diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di

questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si

chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio

artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il

deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli

apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un

determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non

colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona

fede per uso personale.

Art. 160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo

anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il

sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata

medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla

violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad

una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli

precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la

descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che

si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal

contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o

quando la violazione del diritto di autore é imputabile a tutti i

coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente

gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del

prodotto contestato.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in

circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali

copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o

l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un

programma per elaboratore.

Art. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i

procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme

dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari

di sequestro e di istruzione preventiva per. quanto riguarda la

descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di

ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più

periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,

fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non

si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di

questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle

operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere

assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo

dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini

dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere

dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua.

dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si

applica anche alla descrizione il disposto degli articoli

669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di

procedura civile, possono essere completate le operazioni di

descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne

iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la

facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti

di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti

a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di

oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei

cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché

tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di

opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di

sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve

essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali

descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni

dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 163

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia può chiedere

che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca

violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di

procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma

dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata

o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 164

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono

promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli

articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono

esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi

diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro

qualità;

2) l'ente di diritto pubblico é dispensato dall'obbligo di prestare

cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela é

prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a

compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini

della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti

aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del

codice di procedura civile.

Art. 165

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo

la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei

giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può

ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte

dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese

della parte soccombente.

Art. 167

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge

possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel

possesso legittimo dei diritti stessi.

SEZIONE I

Difese e sanzioni civili.

2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del

diritto morale.

Art. 168

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono

applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le

norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione

delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla

paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e

distruzione solo quando la violazione non possa essere

convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione

sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità

dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 170

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità

dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare

deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando

non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva

a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la

distruzione.

SEZIONE II

Difese e sanzioni penali.

Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è

punito con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza averne

diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette

in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne

rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette

in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero

contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza

variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo

od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione

comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,

l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle

opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante

azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una

delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero

di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il

diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o

registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le

trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi

fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non

inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi

sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con

usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne

risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma

dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di

fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi

ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a

dieci milioni di lire

Art. 171- bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per

elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene

a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque

milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto

concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare

la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi

applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non

è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire

trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non

contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,

distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto

di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli

articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il

reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di

cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o

concede in locazione una banca di dati, è soggetto- alla pena della

reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque

milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a

due anni di reclusione e la multa a lite trenta milioni se il fatto

è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta

milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico

con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera

dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,

della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi

ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di

opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze

di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con

qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,

introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in

noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,

trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,

trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,

trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,

od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente

legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana

degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o

dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce,

utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende,

noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a

decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto

d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette

o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per

mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a

qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o

elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un

servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa

da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o

pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa

abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal

diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,

distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende

colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e

32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui

almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici

specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o

autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio

dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,

scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con

l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire

dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo,

originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate

dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle

prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171-quinquies

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è

equiparata alla concessione in noleggio la vendita .con patto di

riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che

nel caso di riscatto o di avveramento della` condizione il venditore

restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure

quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della

consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro

titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

Art. 171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile

custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,

osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali

serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artico!.

171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli

altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o

multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,

commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero

non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di

contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera

diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della

pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice

di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se

i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui

interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al

contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano

alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio

sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla

univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave- reato, a chiunque

dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui

all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque

milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,

utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma

sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato

tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere

in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a

gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un

canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a

lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-nonies

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,

171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si

applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione

gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità

giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le

informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del

promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli

articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro

distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti

audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o

destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al

promotore o organizzatore delle attività illecite previste

dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.

Art. 172

Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpo la

pena é dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena é punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto

degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

Art. 173

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando

il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale

o da altre leggi.

Art. 174

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa,

costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale

l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli

articoli 159 e 160.

Art. 174-bis

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle

disposizioni previste nella presente sezione è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di

mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in

misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non

è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per

ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o

riprodotto.

2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai

sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo

stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al

potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella

prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente

legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della presente

disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero. del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per la promozione delle campagne

informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi

previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un

esercizio' commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione,

il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli

elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al

comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con

provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o

dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non

superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale

eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è

sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la

cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo

da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione

disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge

24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta

la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo

svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di

sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione,

tipografia e che comunque esercitino attività di produzione

industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e

nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi

televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, e successiva modificazioni, sono sospese in

caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono

revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un

biennio.

TITOLO IV

Diritto demaniale

Art. 175 (Abrogato)

Art. 176 (Abrogato)

Art. 177 (Abrogato)

Art. 178 (Abrogato)

Art. 179 (Abrogato)

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti

di autore

Art. 180

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma

diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,

rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di

rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione

ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di

riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, é

riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed

editori (SIAE).

Tale attività é esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,

di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere

tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed

autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite

dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una

rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà

spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di

esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma

una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I

limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal

regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera

possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in

favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno,

nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di

tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei

proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità é conferito alla

Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere di

esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore

o dei suo successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A.,

detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione

degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo

termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto,

saranno versati alla confederazione nazionale fascista

professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie

degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 180-bis

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo é

esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei

diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli

autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società

italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite

convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti

interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti

esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva

appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o

principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non

associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri

impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti

entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via

cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di

cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni

sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità

acquisita.

Art. 181

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle

demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti

connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo

statuto.

L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o

privati servizi di accertamento e di percezione di tasse,

contributi, diritti.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli

171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori

(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi

per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente

suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere

o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo

comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in

uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per

il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere

adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle

base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie

interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli

fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,

previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli

obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui

diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,

anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini

dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti

di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e

nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene

conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie

interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti

programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29

dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante

elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano

suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire

opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non

realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero

loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera

intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza

all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la

legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui

all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni

identificative che produttori e importatori preventivamente rendono

alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno

sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta

giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente

disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria

interessate, nei termini più -idonei a consenti ne la agevole

applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la

falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del

predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione

dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del

contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese

e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e

la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie

interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il

diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non

poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi

tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la

quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del

titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione

di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o

registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio

e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata

anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i

quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I

medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa

l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei

casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,

l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia

dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le

disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono

concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da

attestazione temporanea resa ai sensi del- comma 2, corredata dalla

presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il

contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno

Art. 181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma

dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una

provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie

interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti

compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società,

sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei

ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di

cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi

quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione

dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non

svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,

può avvenire anche tramite le principali associazioni delle

categorie interessate, individuate con proprio decreto dal

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato

consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.

Art. 182

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) é sottoposto alla

vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le norme del

regolamento.

Il suo statuto é approvato con decreto reale, su proposta del

ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli

affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per

le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 182-bis

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito

delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di

prevenire ed accertare le violazioni del:a presente legge, la

vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi

procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro

supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere

e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con

qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e

registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui

diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e

l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera

a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano

nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche

gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema

di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si

coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive

a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori

della SIAE.

Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le

attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere

e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse

connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione

relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in

lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso

l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione

cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi

aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali

o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere

autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme

di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente

agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti

previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura

penale n. 2.

Art. 183

L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e

le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, é

sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero della

cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non é sottoposto l'autore ed i suoi successori

per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento é soggetto alla vigilanza

del ministero della coltura popolare, secondo le norme del

regolamento.

Art. 184

Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non

musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per

gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle

denuncie ricevute al ministero della cultura popolare con le sue

eventuali osservazioni e proposte.

L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre

funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le

disposizioni dell'articolo 182.

Art. 185

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,

dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni

dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in

Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle

condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando

sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

Art. 186

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere

dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle

opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di

parità di trattamento, detto patto é interpretato secondo le norme

di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli

articoli seguenti.

Art. 187

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori

stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo

comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge,

a condizione che lo stato di cui é cittadino l'autore straniero

conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente

equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero é apolide o di nazionalità controversa, la norma del

comma precedente é riferita allo stato nel quale l'opera é stata

pubblicata per la prima volta.

Art. 188

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono é accertata e

regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1,

della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun

caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui é

cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione

un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera é sottoposta

in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione

dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di

depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi,

l'opera straniera é sottoposta in Italia a formalità equivalenti

determinate col decreto reale.

Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera

straniera all'adempimento di altre particolari formalità o

condizioni.

Art. 189

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera

cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai

diritti degli interpreti , attori o artisti esecutori, alla

fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di

opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi

nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette

opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e

188.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 190

E' istituito presso il ministero della cultura popolare un comitato

consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto

di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative

quando ne sia richiesto dal ministro per la cultura popolare o

quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191

Il comitato é composto:

a) di un presidente designato dal ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle

arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) di un rappresentante del P.N.F.;

d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri,

dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle

corporazioni e di due rappresentanti del ministero dell'educazione

nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per

la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la

televisione del ministero della cultura popolare, e del capo

dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti

e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle

confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di

diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione

dei lavoratori dell'industria, designato dalla confederazione

nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori

(SIAE);

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal

ministro per la cultura popolare.

I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro per la

cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192

Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data

stabilita dal ministro per la cultura popolare ed in via

straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro

stesso.

Art. 193

Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in

commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le

commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate

questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del

comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al

comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare

senza diritto a voto.

Art. 194

La segreteria é affidata al capo dell'ufficio della proprietà

letteraria scientifica ed artistica presso il ministero della

cultura popolare.

Art. 195

Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni

giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII

Disposizioni generali, transitorie e finali

Art. 196

E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono

esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti

negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema, del

disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di

suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata

dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo

della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono

sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198

Nel bilancio di previsione del ministero della cultura popolare, é

stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare

dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di

lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175

e 176, da erogarsi con le modalità stabilite dal regolamento, in

favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni

sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate

prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli

atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore,

in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 199-bis

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai

programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli

eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale

data.

Art. 200

Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le

funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono

esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la

lite.

Art. 201

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima

della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per

la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto

deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e

secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202

Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi

conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in

vigore di questa legge.

Art. 203

Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per

regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente

comma, la televisione é regolata dai principi generali di questa

legge in quanto applicabili.

Art. 204

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società

italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E.

(Società italiana degli autori ed editori).

Art. 205

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in

legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente

disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di

modificazione della suddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di

conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937,

contenente norme relative alla protezione dei prodotti

dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di

conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115,

contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di

esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di

legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa

legge.

Art. 206

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le

sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire

duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento,

il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di

essa.

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della

Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

 

 

 

area clinica contributi degli esperti consulenza psicologica comunicazioni area riservata chi siamo
  © Psicologia Italia 2004 - Tutti i diritti relativi a grafica e contenuti sono riservati.