PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI
DIRITTI CONCESSI AL SUO ESERCIZIO.
Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il senato e la camera dei fasci e delle corporazioni a
mezzo delle
loro commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla
protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione
intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole,
le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di
per sé
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia
fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa
la
scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il
loro
valore artistico sia scindibile dal carattere industriale
del
prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non
si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi
delle norme
del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del
Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purché
originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge
le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la
progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed
individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La
tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e
lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o
di parti
di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato
della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario,
scientifico didattico, religioso, politico od artistico,
quali le
enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali
sono protette come opere originali, indipendentemente e
senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti
di opere
di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera
originaria, sono
altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da
una in altra forma letteraria od artistica , le
modificazioni ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale
dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni
non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi
degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche,
sia
italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto.
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare
espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e
dirige
la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei
limiti
del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é
in essa
indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato
come
tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e
radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o
il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al
nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera
anonima o pseudonima é ammesso a far valere i diritti
dell'autore,
finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 10
Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile
ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore
appartiene in
comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la
prova per
iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.
La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre
esercitata
individualmente da ciascun coautore e l'opera non può
essere
pubblicata, se inedita, né può essere modificata o
utilizzata in
forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo
di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di
uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la
nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità
giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa
stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista,
alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore
sulle opere
create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non
perseguano scopi
di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti
pubblici
culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro
pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera
in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da
questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti
esclusivi indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di
esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore o
della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso
datore di
lavoro.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione
in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura
a mano,
la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la
fonografia
la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso
dei mezzi
atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o
riprodotta con
uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare
in
pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione
o la
recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera
cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e
dell'opera orale.
Non é considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione
o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia,
del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero,
purché non
effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri
sociali o
degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché
delle
associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci
ed
invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di
lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella
sede dei
centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti nonché
delle associazioni di volontariato, purché destinate ai
soli soci ed
invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di
lucro. In
mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed
editori
(SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la
misura del
compenso sarà determinata con decreto del presidente del
consiglio
dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da
emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.
400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono
stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle
circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11
agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei
soggetti e per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da
contenere in
un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di
spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti
o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di
finalità di volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego
di uno
dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il
telefono,
la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi,
e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di
accesso particolari.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di
frequenza
che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni,
sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla
ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione
individuale
privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte
del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di
inserire sotto
il controllo e la responsabilità dell'organismo di
radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di
programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a
terra.
Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma
codificata, vi é comunicazione al pubblico via satellite a
condizione che i mezzi per la decodificazione della
trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura
dell'organismo di
radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.
Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio
di uno stato non comunitario nel quale non esista il
livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al
pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono
trasmessi al
satellite da una stazione situata nel territorio nazionale,
la
comunicazione al pubblico via satellite si considera
avvenuta in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge,
relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del
soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione
non
situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la
comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un
organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al
pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via
satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce
l'organismo
di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata
ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via
cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico,
di
un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque
diffusa,
proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e
destinata
alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il
diritto
di mettere in commercio, di porre in circolazione o
comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi
titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende,
altresì, il
diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione,
nel
territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni
fatte
negli stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione
la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare
di
esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la
traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme
di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera
previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le
sue opere
in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal
diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed
ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o
indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto
la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte
al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi
da quelli
di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il
prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o
con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o
di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di
ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso
con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In difetto di
accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto
compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del
decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono
fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude
l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in
ciascuno delle
sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della
personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica
della opera, previsti nelle disposizioni della sezione
precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il
diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi
a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a
ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre
modificazioni che si rendesse necessario apportare
all'opera già
realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla
competente
autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il
diritto di
rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità
di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi
causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il
nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi
altra
forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono
inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le
modificazioni
della propria opera non é più ammesso ad agire per
impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20
può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e
dai figli
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti
e da
discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i
discendenti, dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere
esercitata dal ministro per la cultura popolare, sentita
l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi
dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che
l'autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia
affidata ad
altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la
pubblicazione, le
opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua
scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi
sia tra
loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico
ministero. É rispettata, in ogni caso, la volontà del
defunto,
quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere
le
disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del
Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la
sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle
drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la
durata dei
diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei
coadiutori
o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore
che muore
per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di
utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina
sulla vita di
ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera come un tutto é di settant'anni dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione é
stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste,
i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto
nel
capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di
utilizzazione
economica é di settant'anni a partire dalla prima
pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa é stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si é
rivelato o la
rivelazione é fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o
da persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite
dall'articolo
seguente, si applica il termine di durata determinato
nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei
diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve
essere
fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà
letteraria,
scientifica ed artistica presso il ministero della cultura
popolare,
secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione é pubblicata nelle forme
stabilite da
dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del
deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati
diritti
sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni
dello stato,
al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni,
alle
accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti
privati che
non perseguano scopi di lucro, é di vent'anni a partire
dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione é
stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle
accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata
é
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende
integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano
pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di
utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre
per
ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della
pubblicazione.
Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la
rivista o il
giornale, la durata dei diritti é calcolata egualmente a
partire
dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli
fascicoli o
numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica é di
settant'anni a
partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti
di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o
assimilata
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone:
il
direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso
l'autore del dialogo, e l'autore della musica
specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o
assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica
previsti dalle disposizioni della presente sezione si
computano, nei
rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo a
quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro
evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per
talune
categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con
parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori,
rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle
composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si
applicano le
disposizioni dei tre successivi articoli..
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta
all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla
comunione.
Il profitto della utilizzazione economica é ripartito in
proporzione
del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte
musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore
complessivo
dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali
con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due
contributi
si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare
separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei
casi
seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per
congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo
definitivo il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi
non lo
ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto
per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno,
se si
tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in
musica;
2) allorché, dopo che l'opera é stata musicata e
considerata dalle
parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa
non é
rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero
precedente, salvo i maggiori termini che possono essere
stati
accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli
articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera
cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di
dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema
sinfonico od
operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di
altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può
altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente
l'autore della
parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità,
senza
pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione
di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di
comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera
stessa
non può essere rappresentata od eseguita che con il
consenso di
entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre
composte di
musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste
musicali
ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o
valore
principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica,
salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o
pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della
parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma
precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli
35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto
di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera
stessa, senza
pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva é riservato
il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con
l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme
seguenti.
Art. 39
Se un articolo é inviato alla rivista o giornale per essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale
o della
rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore
riprende
il diritto di disporne liberamente quando non abbia
ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o
quando la
riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il
direttore della
rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche
al di là
dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il
termine
di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può
utilizzare
l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si
tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si
tratta di
rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o
giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri
nella
riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto
contrario, al
personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione
contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo
patto
contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle
modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e
dai fini
del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di
parti di
detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato
riprodotto in
un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti
separati o
raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla
quale é
tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali,
l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli
in altre
riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha
obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore
del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della
musica ed il
direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione
dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi é
indicato come
tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera é
registrata ai
sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la
presunzione
stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica,
spettante al
produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico
dell'opera
prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera
prodotta senza
il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole
che accompagnano la musica hanno diritto di percepire
direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso
separato
per la proiezione. Il compenso é stabilito, in difetto di
accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il
direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una
percentuale
sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica,
hanno
diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano
raggiunto
una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a
ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno
stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di
cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta
agli autori
di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a
carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione
delle opere
stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e
via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo
18-bis, comma
5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a
carico
di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed
assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta,
altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni
costituenti
traduzione o adattamento della versione in lingua italiana
dei
dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3
non é
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16,
primo
comma, del regolamento, é stabilito con la procedura di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio
1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il
loro
adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da
apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi
l'accordo tra il
produttore e uno o più degli autori menzionati
nell'articolo 44
della presente legge, é fatta da un collegio di tecnici
nominato dal
ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate
dal
regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i
loro nomi,
con l'indicazione della loro qualità professionale e del
loro
contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione
della
pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti
di
utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera
cinematografica nel
termine di tre anni dal giorno della consegna della parte
letteraria
o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre
anni dal
compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di
disporre
liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse.
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione,
come
servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente
o per
mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di
radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, é
regolato dalle
norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la
facoltà di
eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai
teatri, dalle
sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle
condizioni e
nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo
spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche
necessarie
per preparare la radiodiffusione.
É necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le
opere
nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere
non nuove.
Non é considerata nuova l'opera teatrale rappresentata
pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata
non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel
precedente
articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una
volta la
settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque
concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende
quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima
dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle
buone
norme tecniche, é di esclusiva spettanza degli organi dello
stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i
poteri
stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno
1928-vi, n.
1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio
1936-XIV, n.
654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente é autorizzato a
registrare su
disco o su nastro metallico o con procedimento analogo
all'opera
stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per
necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia,
dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli
precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente
il
servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso
da
liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'autorità
giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità
giudiziaria
prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei
modi e
nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso é liquidato in base al numero delle
trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero
e le
modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi
radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere
radiodiffuse, é dovuto all'autore un equo compenso, che é
determinato periodicamente d'accordo fra la Società
italiana degli
autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza
dell'associazione
sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali
dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta al
consenso
dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel Capo
terzo di
questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni
degli
articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora il ministero della cultura popolare lo disponga,
l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda
culturale ed
artistica destinate all'estero, contro pagamento di un
compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su apparecchi meccanici.
Art. 61
L'autore ha diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute
nella Sezione I del Capo III di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco
fonografico,
la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra
altra
analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di
suoni e di
voci;
2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in
prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio ed
il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o
registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera
mediante
l'impiego del disco o altro istrumento meccanico
sopraindicato,
nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via
satellite e
la ritrasmissione via cavo.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di
porre in
commercio non comprende, salvo patto contrario la cessione
del
diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché
di
autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e
la
ritrasmissione via cavo.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di
autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo
apparecchio
riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera
dell'ingegno é
stata registrata, non possono essere messi in commercio se
non
portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le
indicazioni
seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi
orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
4) data della fabbricazione.
Art. 63
Il disco o altro apparecchio analogo devono essere
fabbricati od
utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale
dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa
legge.
Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste
dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche
nazionali delle
matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne
dischi da
diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a
termini
dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467,
contenente
norme per il riordinamento della discoteca di stato,
allorché siano
registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei
diritti di
autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter
e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente
legge sui
programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o
autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o
parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in
qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione,
anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei
diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni
altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la
riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di
chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa
la
locazione, del programma per elaboratore originale o di
copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
comunità
economica europea da parte del titolare dei diritti, o con
il suo
consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia
all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di
controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello
stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del
titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis,
lettere
a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso
del
programma per elaboratore conformemente alla sua
destinazione da
parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il
diritto di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una
copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei
diritti,
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento
del
programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi
su cui é
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli
compia tali
atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il
diritto
di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione
del
presente comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é
richiesta qualora
la riproduzione del codice del programma di elaboratore e
la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis,
lettere a) e
b), compiute al fine di modificare la forma del codice,
siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per
conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma
per elaboratore creato autonomamente purché siano
soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o
da altri
che abbia il diritto di usare una copia del programma
oppure, per
loro conto, da chi é autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del
programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore
sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra
attività che
violi il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1
e 2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20
giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo
non
possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con
il normale
sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di
eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o
parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di
copie della banca di dati; la prima vendita di una copia
nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del
diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare,
all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione
in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle
operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando
abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca
scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la
fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e
consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o
di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono
comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o
giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da
parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua
copia, se
tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto
della
stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se
l'utente
legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della
banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva
con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 non
possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del
diritto o entri in conflitto con il normale impiego della
banca di
dati.
CAPO V
Utilizzazioni libere.
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico
religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono
essere
liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche
radiofonici, se la riproduzione non é stata espressamente
riservata,
purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono
tratti, la
data e il numero di detta rivista o giornale e il nome
dell'autore,
se l'articolo é firmato.
Art. 66
I discorsi sopra argomenti di interesse politico od
amministrativo,
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
possono essere
liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche
radiofonici,
purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data
e il
luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle
procedure
giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché
si
indichino la fonte, o il nome dell'autore.
Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere
per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta
per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le
modalità di
cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in
genere ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per
la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata
e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei
limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione,
i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o
analogo sistema di riproduzione, devono Corrispondere un
compenso
agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per
le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte
per gli
usi previsti nel primo periodo del presente comma. La
misura di
detto compenso e le modalità per la riscossione e la
ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo
181-ter della
presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazioni
delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2
della legge
22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche,
fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma,
possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai
cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in
forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma
2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e
studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte
del
titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna
remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli
spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse
sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di
esercizio del
diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato
esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello
Stato e
degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico
esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere
cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
dello
Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di
opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di
insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali
finalità e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica
dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare
la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le
modalità
per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la
citazione
o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore
e, se si
tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato
e della
gioventù italiana del littorio possono eseguire in pubblico
pezzi
musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di
alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata
senza scopo di lucro.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto
di
autore
CAPO I
Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di
apparecchi analoghi.
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
Titolo I della
presente legge, il produttore del disco fonografico o di
altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il
diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli
che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di
duplicazione,
detto disco o apparecchio di sua produzione e di
distribuirlo. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
dell'unione
europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma
effettuata
o consentita dal produttore in uno stato membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto
esclusivo di
noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il
noleggio ed
il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si
esaurisce
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma
dei
fonogrammi.
Art. 73
Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti
interpreti e gli
artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o
l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e
prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per
l'utilizzazione, a
scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a
mezzo della
diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la
comunicazione al
pubblico via satellite,della cinematografia, nelle
pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra
pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale
diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con
gli
artisti interpreti o esecutori interessati.
La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché
le
relative modalità, sono determinate secondo le norme del
regolamento.
Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della propaganda fatta
dall'amministrazione
dello stato o da enti a ciò autorizzati dallo stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del
fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando
l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non
di
lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è
determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione
del disco
o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
prevista
nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni
tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi
industriali.
Su richiesta dell'interessato, il ministero della cultura
popolare,
in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno
autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci, previ accertamenti tecnici
e
disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare
le cause
che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo é di
cinquanta anni
dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro
apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci é pubblicato o
comunicato al
pubblico durante tale termine, la durata dei diritti é di
cinquanta
anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore,
della
prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio
analogo.
Art. 76
Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio
analogo
riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in
commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto
disco o
apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in
quanto
applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati
se sia
stato effettuato il deposito presso la presidenza del
Consiglio dei
Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare
del
disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale
condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al
produttore, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
disco o
apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il
simbolo (P),
accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 78
E' considerato come produttore chi provvede alla
fabbricazione del
disco originale o dell'apparecchio originale analogo
riproduttore di
suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei
suoni e delle
voci.
É considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene
la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o
sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze
di immagini in movimento é titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli
originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,
compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali
realizzazioni; il
diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito
territoriale
comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita
dal produttore in uno stato dell'unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale
e delle
copie delle sue realizzazioni; la vendita o la
distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e
di
prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi
cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o
audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata
al
pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono
trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore,
dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica
o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore
degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed
apparecchi
analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti
e degli
artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di
emissione
radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore
via cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri
organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere
delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico
se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di
un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle
proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito
territoriale
dell'unione europea, se non nel caso di prima vendita
effettuata o
consentita dal titolare in uno stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto
esclusivo
di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per
nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radiodiffusione' ha riguardo
all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni
via cavo
e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 é di cinquanta
anni dalla
prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori
gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque
modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno,
indipendentemente dalla
eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche
dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della
fissazione
delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la
comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella
via
satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a
meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro diffusione
radiotelevisiva
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la
diffusione.
Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un
altro
apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di
lucro, é
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
il
compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a
scopo di
lucro, é riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis.
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel
territorio
dell'unione europea se non nel caso di prima vendita da
parte del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno stato
membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni
delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:
l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del
diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva
il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario é nullo. In
difetto
di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico
artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti
della
confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno
diritto di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della
loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa
essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo
dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie
nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle
norme
contenute nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che
precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di
artisti
esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione
drammatica,
letteraria o musicale, una parte di notevole importanza
artistica,
anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la
parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé
stante e non
di semplice accompagnamento.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le
prime parti nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o
musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella
diffusione o trasmissione della loro recitazione,
esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco
fonografico,
sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio
equivalente.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli
artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al
pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del
contratto
per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva
o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata sostengono una parte di
notevole
importanza artistica, anche se di artista comprimario,
spetta, per
ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata a
mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e
via
satellite un equo compenso a carico degli organismi di
emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma 2,
lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali
individuati
nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione
economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non é rinunciabile
e, in
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto
mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti
della confederazione degli industriali, é stabilito con la
procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a
partire
dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una
fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione é
pubblicata o
comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti
durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se
anteriore,
dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente
capo e nei
capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi é
riconosciuto il
diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo
le
disposizioni di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al
pubblico per la
prima volta successivamente alla estinzione dei diritti
patrimoniali
d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi,
dopo la
scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore,
lecitamente
pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera
non
pubblicata anteriormente spettano i diritti di
utilizzazione
economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella
Sezione I
del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica di cui
al comma 1 é di venticinque anni a partire dalla prima
lecita
pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di
opere di
pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
colui il
quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo,
edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
spettano i
diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
quale
risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare
del
diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1,
spetta al
curatore della edizione critica e scientifica il diritto
alla
indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 é di
venti anni
a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque
modo o con
qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I,
I-bis,
II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si
computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo
a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla
norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non
costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle
disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso
quando il
bozzetto é usato ulteriormente in altri teatri, oltre
quello per il
quale é stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima
rappresentazione nella quale il bozzetto é stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di
aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute
col
processo fotografico o con processo analogo, comprese le
riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti,
carte di
affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione
e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite
dalla
Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che
riguarda il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie
riproducenti
opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore
sull'opera
riprodotta.
Tuttavia se l'opera é stata ottenuta nel corso e
nell'adempimento di
un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti
dell'oggetto e
delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete
al datore
di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore
del
committente quando si tratti di fotografia di cose in
possesso del
committente medesimo e salvo pagamento a favore del
fotografo, da
parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di
un equo
corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite
dal
regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare
il
compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione
della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione
dei diritti
previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti
spettino al
cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo
capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni,
la loro
riproduzione non é considerata abusiva e non sono dovuti i
compensi
indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non
provi la
malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed
in generale nelle opere scientifiche o didattiche é lecita,
contro
pagamento di un equo compenso che é determinato nelle forme
previste
dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e
la data
dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla
fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od
altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi
comunque pubblico interesse, é lecita contro pagamento di
un equo
compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al
ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie
familiari e
personali e gli altri scritti della medesima natura,
allorché
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla
intimità della
vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od
in
qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza
il
consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze
epistolari e
di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso del
coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori;
mancando il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle
sorelle, e, in
loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti
fino al
quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e
vi sia
tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico
ministero
É rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando
risulti da
scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non é
necessario quando
la conoscenza dello scritto é richiesta ai fini di un
giudizio
civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della
reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano
anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate
dal
diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.
Non si
applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti
e
corrispondenze che presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o
messo in commercio senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le
disposizioni
del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine é giustificata dalla notorietà o
dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o
di
polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o
quando la
riproduzione é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in
commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
all'onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona
ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su
commissione può dalla persona fotografata o dai suoi
successori o
dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato,
riprodotto o
fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo
pagamento a
favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria,
deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri
lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi
tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e
disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo
compenso a
carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo
di lucro
senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve
inserire sopra
il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire
il
deposito del piano o disegno presso il ministero della
cultura
popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura
venti anni
dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno
dell'opera degli articoli e di notizie
- divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non
può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso
dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o
carattere
così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di
confusione.
É vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la
riproduzione delle
rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica
in modo
cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico
contenuto
della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre
pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della
stessa
specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando
é
cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie é lecita purché
non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti
in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche
o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore
dalla
diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della
loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia
ricevuto
la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le
agenzie
suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano
illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta
indicazione del giornale e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie,
pubblicate
o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o
altri
periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione
o
imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle
testate,
degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o
caratteri di
stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore
nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di
opera o di
autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la
sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine,
mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una
banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui
all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione
del
pubblico della totalità o di una parte sostanziale del
contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie,
noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma.
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1,
non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione
europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della
copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati
a norma
del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio
dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di
una banca
di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal
presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione
ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di
dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro
dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione
europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese
e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro
dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione
centrale o il centro d'attività principale all'interno
della Unione
europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia
all'interno
della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve
sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività
della
medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento
del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi
quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del
completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6,
il
diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi
quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della
prima messa
a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati
modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti
rilevanti ai
sensi del comma 1, lettera a), dal momento del
completamento o della
prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
così
modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione,
pari a
quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti
e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della
banca di
dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla
normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o
trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del
pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del
diritto
d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o
prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che
siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che
arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore
della banca
di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del
pubblico le
attività di estrazione o reimpiego di parti non
sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del
contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare
l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca
di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1, 2 e
3 sono nulle
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso il ministero della cultura popolare un
registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa
legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la
tenuta di
un registro pubblico speciale per le opere
cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del
deposito con la indicazione del nome dell'autore, del
produttore,
della data della pubblicazione e con le altre indicazioni
stabilite
dal regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresì,
la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi
per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del
titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data
di
pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione
il primo
atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della
esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori
e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a
prova
contraria, autori o produttori delle opere che sono loro
attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica
alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità é disciplinata nel
regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro,
sull'istanza della
parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento,
gli atti
tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti
riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi
diritti
di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione
o di
società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in
questa legge o
in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti
protetti ai
sensi di questa legge o i loro aventi causa devono
depositare presso
il ministero della cultura popolare un esemplare o copia
dell'opera
o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal
regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica
di cui
non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà
una copia o
un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per
pianoforte
solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è
facoltativa ed
onerosa.
Per le fotografie é escluso l'obbligo del deposito, salvo
il
disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e
l'esercizio del
diritto di autore sulle opere protette a termini delle
disposizioni
del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle
convenzioni
internazionali , salva, per le opere straniere,
l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio
di
diritti sulle opere contemplate nel Titolo II di questa
legge, a
termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere al
sequestro
di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso
il
deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle
opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o
trasmessi in
tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva
l'applicazione
delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità
di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da
lui create
e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo
patto contrario, la trasmissione dei diritti di
utilizzazione,
regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di
altro
simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte,
comprende, salvo
patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa,
sempreché
tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere
provata per
iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle
missioni di
radiodiffusione é concessa mediante contratto tra i
titolari dei
diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i
cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione
via cavo
di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far
ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la
formulazione
di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la
scelta
viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o
la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna
delle parti
interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla
notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare
oggetto di
pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale,
né per
via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente
all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o
sequestrati
i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo le
norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di
pubblicare
un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati
per
ragioni di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione é disposta per decreto reale, su proposta
del
ministro per la coltura popolare, di concerto con il
ministro per
l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo é
stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia
degli
aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose
materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di
interesse dello
stato é ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
consiglio di
stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare
delle
indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità
giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione
dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve
rimanere
indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla
morte
medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza
di uno o
più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione
si
effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per
comune
accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la
durata
che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle
disposizioni
contenute nei codici.
La comunione é regolata dalle disposizioni del codice
civile e da
quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della
comunione é conferita a uno dei coeredi od a persona
estranea alla
successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se
non si
accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura
della
successione, l'amministrazione é conferita alla Società
italiana
degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale
del luogo
dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o
dell'ente medesimo.
La stessa procedura é seguita quando si tratti di
provvedere alla
nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di
utilizzazione
dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre
elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla
cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi
meccanici,
senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza
per
valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del
codice
civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore
l'esercizio
del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a
spese
dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, é regolato,
oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali
di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione
che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di
essi,
con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla
legge
vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati
trasferiti i
diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una
protezione del
diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore
durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai
diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e
trasformazioni di cui l'opera é suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla
registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di
che non
siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito,
anche se
compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella
stessa
categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state
ancora
create si devono osservare le norme seguenti:
1) é nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le
opere o
categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite
di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di
lavoro o
di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei
diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere
una
durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato
il termine
nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha
sempre il
diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la
fissazione di
un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità
giudiziaria ha
facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di
condurre l'opera
a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante é
stata
compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di
considerare
risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per
la parte
consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che
l'autore
abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non
sia
pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà
sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei
suoi eredi
l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto
pena del
risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a
termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto
di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna
del
manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle
edizioni e il
numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere
previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle
edizioni e
del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso
relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha
per
oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila
esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore
il diritto
di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario
durante il
termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero
minimo di
esemplari per edizione, che deve essere indicato nel
contratto, a
pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di
venti anni
non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e
simili ad
uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore é libero di
distribuire
le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità
delle
norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore é
obbligato
ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile
dell'esaurimento
dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima
dell'epoca
stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se
intende o no
procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova
edizione o se,
avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova
edizione, non vi
procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la
mancata nuova
edizione se non sussistano giusti motivi da parte
dell'editore.
Art. 125
L'autore é obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal
contratto e
in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la
stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la
durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le
bozze di
stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore é obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome
dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò é previsto nel contratto
in
conformità dell'originale e secondo le buone norme della
tecnica
editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver
luogo entro
il termine fissato dal contratto; tale termine non può
essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva
consegna
all'editore dell'esemplare completo e definitivo
dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la
riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni
dalla
richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità
giudiziaria può
peraltro fissare un termine più breve quando sia
giustificato dalla
natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
É nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di
un
termine o che contenga fissazione di un termine superiore
al termine
massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere
collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione
non fa
pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in
quello
stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la
risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una
dilazione,
non superiore alla metà del termine predetto,
subordinandola, ove
occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare
la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del
contenuto del
contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire
l'originale dell'opera ed é obbligato al risarcimento dei
danni a
meno che provi che la pubblicazione o riproduzione é
mancata
malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni
che crede,
purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino
a che
l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a
sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove
edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di
procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il
termine per
eseguire le modificazioni é fissato dall'autorità
giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima
di una
nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore
può
farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova
edizione di
segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore é costituito da una
partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una
percentuale sul
prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il
compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le
edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in
collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore é obbligato a
rendere conto
annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina é fissato
dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi
può
opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia
tale da
pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione
dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso
dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione
contraria
oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in
questo ultimo
caso i diritti dell'editore cedente non possono essere
trasferiti se
vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione
dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato,
l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a
sottoprezzo o di
mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende
acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile
dalla
vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione
dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia
compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o
messa in
commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una
disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel
caso
previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi
delle
disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del
contratto di edizione.
Il contratto di edizione é tuttavia risolto se il curatore,
entro un
anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua
l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore
nelle
condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di
rappresentare in pubblico un'opera drammatica,
drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata
alla
rappresentazione, é regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute
nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e
dalle
disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non
é
esclusiva e non é trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore é obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia
stata
pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per
tutta la
durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario é obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli
o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al
pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del
nome
dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali
interpreti
dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se
furono
designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme
degli
articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine
fissato al
secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque
anni, quando
si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura,
nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente
rappresentare
l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo
di
rappresentazioni, l'autore della parte musicale o
letteraria che
dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere
la
risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel
terzo
comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una
composizione
musicale é regolato dalle disposizioni di questa sezione in
quanto
siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto
medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha
diritto di
ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di
indennizzare
coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,
diffondere,
eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto é personale e non é trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve
notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha
ceduto i
diritti ed al ministero della cultura popolare, il quale dà
pubblica
notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite
dal
regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data
delle
notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono
ricorrere
all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della
pretesa
dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il
risarcimento del
danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi
ragioni
morali invocate dall'autore, ordina il divieto della
riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio
dell'opera, a
condizione del pagamento di una indennità a favore degli
interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine
per il
pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare
provvisoriamente il
divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di
urgenza,
prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento
di una
idonea cauzione.
Se l'indennità non é pagata nel termine fissato
dall'autorità
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della
sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione,
esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il
termine per
ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo
comma
dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il
commercio
dell'opera, é soggetto alle sanzioni civili e penali
comminate da
questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere
delle arti
figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a
mezzo
della pittura, della scultura, del disegno e della stampa,
e gli
autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una
percentuale
sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari
originali
delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior
valore
conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo
originario di
alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente
sono,
tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non
fu
preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo
oneroso,
ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu
inferiore a
quello conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente
hanno
altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che
gli
esemplari originali delle proprie opere abbiano
ulteriormente
conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata
alla
differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di
quella
immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute
soltanto
se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i
disegni e
le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire
diecimila per
le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste
in questa
sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata
pubblica
da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le
stampe, lire
30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi
il
quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque
effettuata,
tale maggior valore é attribuito in misura del dieci per
cento agli
autori delle opere ed é a carico del proprietario
venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto
dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da
questo
articolo.
La percentuale é ridotta al cinque per cento se il
venditore provi a
sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non
inferiore
alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le
disposizioni dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle
opere
anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto é
disposto
dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti
articoli si
considerano opere originali anche quelle replicate
dall'autore, ma
non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda
in
particolare le stampe, si considerano originali quelle
tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite
pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni
autorizzate ai
sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454,
convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici
incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al
pubblico per
l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva
trattativa
privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali,
organizzate od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147
spettano
all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di
disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi,
limitatamente ai
primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in
difetto dei
successori sopra indicati, essi sono devoluti alla cassa di
previdenza e di assistenza del sindacato nazionale fascista
delle
belle arti.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare
oggetto di
alienazione o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita
pubblica a
termini dell'art. 144 é fissata nella misura dell'uno per
cento sino
alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma
eccedente
tale prezzo e sino alla lire 100.000, e del cinque per
cento per
l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini
dell'art. 145
sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere
delle arti
figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di
prelevare
dal prezzo di vendita degli esemplari originali le
percentuali
dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il
relativo
importo alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), nel
termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato
effettuato, chi
presiede la vendita é costituito depositario, ad ogni
effetto di
legge, delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano
raggiunto almeno
il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate,
a cura
di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società
italiana degli
autori ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa
registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera
salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono
essere
modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art.
3, n. 1,
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa
legge,
oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione
di una
violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere
che il
suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione é regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione
o di
esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo,
compresa
l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione
musicale, può
richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme
stabilite
dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o
della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del
consenso da
esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie
e ai
documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la
rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte
interessata di
adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua
competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per
ottenere che sia
distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la
violazione o
per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo
precedente non
può avere per oggetto che gli esemplari o copie
illecitamente
riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per
la
riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non
possono essere
adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio
di cui
si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione
o
diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la
separazione di
questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di
cui si
chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare
pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare
d'ufficio il
deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le
copie e gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati
per un
determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione
non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati
in buona
fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata
nell'ultimo
anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere
ordinato il
sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza
della durata
medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati
dalla
violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato
anche ad
una data anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di
ciò che
si ritenga costituire violazione del diritto di
utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che
risultano dal
contributo di più persone, salvo i casi di particolare
gravità o
quando la violazione del diritto di autore é imputabile a
tutti i
coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi
particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del
prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi
mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o
l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un
programma per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati
dalle norme
dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari
di sequestro e di istruzione preventiva per. quanto
riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo
.di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di
uno o più
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non
si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per
atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad
essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e
terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il
carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua.
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si
applica anche alla descrizione il disposto degli articoli
669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura
civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni
di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta
salva la
facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori
provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti
appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si
tratti di
oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla
parte nei
cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purché
tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si
tratti di
opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle
operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali
descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici
giorni
dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economia può
chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice
di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente
sono
promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati
negli
articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati
possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli
aventi
diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della
loro
qualità;
2) l'ente di diritto pubblico é dispensato dall'obbligo di
prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa
cautela é
prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore
nonché ai fini
della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono
atti
aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del
codice di procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione,
anche dopo
la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di
intervenire nei
giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi
interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il
giudice può
ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte
dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a
spese
della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa
legge
possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si
trovi nel
possesso legittimo dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio
del
diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono
applicabili, in quanto lo consente la natura di questo
diritto, le
norme contenute nella sezione precedente, salva la
applicazione
delle disposizioni dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si
riferiscono alla
paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della
rimozione e
distruzione solo quando la violazione non possa essere
convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione
sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla
paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono
all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione
dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo
quando
non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme
primitiva
a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o
la
distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter è
punito con la multa da l. 500 a l. 20.000 chiunque, senza
averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,
vende o mette
in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o
ne
rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o
introduce e mette
in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con
o senza
variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico
spettacolo
od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione
comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una
delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta
un numero
di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il
diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per
radio o
registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi
le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i
dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa
non
inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono
commessi
sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità,
ovvero con
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da
sei mesi
ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
due a
dieci milioni di lire
Art. 171- bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque
milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se
il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto
di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di
cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce.
vende o
concede in locazione una banca di dati, è soggetto- alla
pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel
minimo a
due anni di reclusione e la multa a lite trenta milioni se
il fatto
è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque
a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze
di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite
in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la
distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede
in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)
e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero
produce,
utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in
commercio, vende,
noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto
d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato
ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono
l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o
pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o
importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di
riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione
di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si
rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e
32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui
almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di
previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire
dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate
dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle
prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è
equiparata alla concessione in noleggio la vendita .con
patto di
riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto che
nel caso di riscatto o di avveramento della` condizione il
venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure
quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento
della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o
ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di
difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la
distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle
norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n.
271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
artico!.
171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette,
degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,
commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero
non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di
contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera
diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di
applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se
i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel
cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non
comunicano
alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave- reato, a
chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi
di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica,
utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma
sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato
tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere
in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a
gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua
l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un
canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a
lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli
171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e
non si
applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto
dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte
le
informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui
agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di
altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di
supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali
serviti o
destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al
promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter,
comma 1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per
colpo la
pena é dell'ammenda sino a lire diecimila.
Con la stessa pena é punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del
disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153
e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano
quando
il fatto non costituisce reato più grave previsto dal
codice penale
o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona
offesa,
costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice
penale
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti
dagli
articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con
la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in
misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il
prezzo non
è facilmente determinabile, la violazione è punita con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due
milioni.
La sanzione amministrativa si applica nella misura
stabilita per
ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato
o
riprodotto.
2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicate ai
sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del
bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo
iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
presente
legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal
Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro
novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della
presente
disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato
di
previsione del Ministero. del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della
legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non
colposi
previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio' commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione,
il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore,
indicando gli
elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di
cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può
disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attività per un periodo non inferiore a quindici
giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale
eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma
1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un
periodo
da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24
della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo
svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonché di
masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti
contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di
programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della
legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successiva modificazioni, sono
sospese in
caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna,
sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per
almeno un
biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale
Art. 175 (Abrogato)
Art. 176 (Abrogato)
Art. 177 (Abrogato)
Art. 178 (Abrogato)
Art. 179 (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio
dei diritti
di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni
forma
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei
diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e
di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate,
é
riservata in via esclusiva alla Società italiana degli
autori ed
editori (SIAE).
Tale attività é esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi
diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica
di opere
tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed
autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
diritto.
L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme
stabilite
dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha
una
rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi
causa, di
esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da
questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma
una quota parte deve essere in ogni caso riservata
all'autore. I
limiti e le modalità della ripartizione sono determinati
dal
regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica
dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi
stranieri in
favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel
regno,
nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i
titolari di
tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla
percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità é
conferito alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere
di
esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore
o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi
dall'E.I.D.A.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a
disposizione
degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso
questo
termine senza che siano stati reclamati dagli aventi
diritto,
saranno versati alla confederazione nazionale fascista
professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle
categorie
degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione
via cavo é
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai
detentori dei
diritti connessi esclusivamente attraverso la società
italiana degli
autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la
società
italiana degli autori ed editori agisce sulla base di
apposite
convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico
artisti
interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti
esecutori ed eventualmente con altre società di gestione
collettiva
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica
o
principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari
non
associati della stessa categoria di diritti con gli stessi
criteri
impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti
entro il termine di tre anni dalla data della
ritrasmissione via
cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati
dall'obbligo di
cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie
emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di
titolarità
acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a
quelle
demandategli da questa legge o altre disposizioni, la
Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare
altri compiti
connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in
base al suo
statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti
pubblici o
privati servizi di accertamento e di percezione di tasse,
contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed
editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi
per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto
contenente
suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione
di opere
o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1,
primo
comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o
ceduti in
uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per
il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68
potrà essere
adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei
ministri, sulle
base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie
interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1
ai soli
fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell'ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e
sui
diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
fini
dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e
nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie
interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire
opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali
ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale
di cui
all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite
dichiarazioni
identificative che produttori e importatori preventivamente
rendono
alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare
con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centottanta
giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria
interessate, nei termini più -idonei a consenti ne la
agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l'alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del
predetto regolamento, resta operativo il sistema di
individuazione
dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del
contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.
Le spese
e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
richiedenti e
la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie
interessate, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per
il
diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi
tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera
per la
quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del
produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì
l'indicazione
di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta
o
registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al
noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere
affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i
quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di
legge. I
medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa
l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei
casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e
la SIAE,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva
notizia
dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del- comma 2,
corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma
dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle
categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla
Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia
dei
ministri, sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di
cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui
ai commi
quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di
stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore
del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
SIAE non
svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell'articolo 180,
può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni.
Art. 182
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) é
sottoposto alla
vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo le
norme del
regolamento.
Il suo statuto é approvato con decreto reale, su proposta
del
ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli
per gli
affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e
giustizia, per
le finanze e per l'educazione nazionale.
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,
nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine
di
prevenire ed accertare le violazioni del:a presente legge,
la
vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e
qualsiasi altro
supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico,
via etere
e via cavo, nonché sull'attività di diffusione
radiotelevisiva con
qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore
e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera
a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o
analogo sistema
di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si
coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni
ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli
ispettori
della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere
e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività
ad esse
connesse. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione
relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale
in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la
proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non
siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi
commerciali
o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve
essere
autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme
di legge, compilano processo verbale, da trasmettere
immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
atti
previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di
procedura
penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le
compagnie e
le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali,
italiane, é
sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero
della
cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non é sottoposto l'autore ed i suoi
successori
per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento é soggetto alla
vigilanza
del ministero della coltura popolare, secondo le norme del
regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non
musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'ente
italiano per
gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente
l'elenco delle
denuncie ricevute al ministero della cultura popolare con
le sue
eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre
altre
funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le
disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori
italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le
disposizioni
dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri
domiciliati in
Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in
Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori
delle
condizioni di protezione indicate nel comma precedente,
quando
sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere
dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa
legge alle
opere di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di
reciprocità o di
parità di trattamento, detto patto é interpretato secondo
le norme
di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite
negli
articoli seguenti.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di
autori
stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel
secondo
comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da
questa legge,
a condizione che lo stato di cui é cittadino l'autore
straniero
conceda alle opere di autori italiani una protezione
effettivamente
equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero é apolide o di nazionalità controversa, la
norma del
comma precedente é riferita allo stato nel quale l'opera é
stata
pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono é
accertata e
regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1,
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in
nessun
caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui
é
cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della
protezione
un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera é
sottoposta
in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla
condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva
o di
depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità
qualsiasi,
l'opera straniera é sottoposta in Italia a formalità
equivalenti
determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione
dell'opera
straniera all'adempimento di altre particolari formalità o
condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera
cinematografica, al disco fonografico o apparecchio
analogo, ai
diritti degli interpreti , attori o artisti esecutori, alla
fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si
tratti di
opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi
nazionali a termini di questa legge o di altra legge
speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili
a dette
opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli
186, 187 e
188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso il ministero della cultura popolare un
comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al
diritto
di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni
relative
quando ne sia richiesto dal ministro per la cultura
popolare o
quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Art. 191
Il comitato é composto:
a) di un presidente designato dal ministro per la cultura
popolare;
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni
e delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri,
dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze,
delle
corporazioni e di due rappresentanti del ministero
dell'educazione
nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la
cinematografia, per
la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e
la
televisione del ministero della cultura popolare, e del
capo
dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed
artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti
ed artisti
e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna
delle
confederazioni suddette particolarmente competenti in
materia di
diritto di autore, nonché di un rappresentante della
confederazione
dei lavoratori dell'industria, designato dalla
confederazione
nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed
editori
(SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati
dal
ministro per la cultura popolare.
I membri del comitato sono nominati con decreto del
ministro per la
cultura popolare e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno
alla data
stabilita dal ministro per la cultura popolare ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal
ministro
stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale;
b) in
commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di
determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del
presidente.
Il ministro per la cultura popolare, su proposta del
presidente del
comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee
al
comitato, particolarmente competenti nelle questioni da
esaminare
senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria é affidata al capo dell'ufficio della
proprietà
letteraria scientifica ed artistica presso il ministero
della
cultura popolare.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza
per ogni
giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo
dove sono
esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione
previsti
negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema,
del
disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di
suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera
identificata
dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al
luogo
della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di
esecuzione sono
sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per
cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero della cultura
popolare, é
stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a
cominciare
dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una
somma di
lire un milione, su proventi del diritto previsto dagli
articoli 175
e 176, da erogarsi con le modalità stabilite dal
regolamento, in
favore delle casse di assistenza e di previdenza delle
associazioni
sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque
pubblicate
prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti
legali degli
atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata
in vigore,
in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai
programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti
salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente
a tale
data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
civile, le
funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore
sono
esercitate dal presidente del collegio davanti al quale
pende la
lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già
fabbricati prima
della entrata in vigore di questa legge, che vengono
sottoposti per
la prima volta all'obbligo del deposito o di altre
formalità, detto
deposito e dette formalità devono essere adempiute nei
termini e
secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione
i prezzi
conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla
entrata in
vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari
per
regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente
comma, la televisione é regolata dai principi generali di
questa
legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la
società
italiana autori ed editori assume la denominazione di
S.I.A.E.
(Società italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di
conversione in
legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950,
contenente
disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di
modificazione della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251,
di
conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937,
contenente norme relative alla protezione dei prodotti
dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII,
n. 739, di
conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n.
2115,
contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita
di
esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o
disposizione di
legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di
questa
legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge
determina le
sanzioni per la violazione delle norme del regolamento
stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore
alle lire
duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al
regolamento,
il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla
pubblicazione di
essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo
statuto della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE).